Modifica dell'orario per dipendenti part-time: diritti, obblighi e applicazione del CCNL





Salve, azienda con più di 50 dipendenti che applica il CCNL Studi Professionali (protocollo Anisap), ha alle dipendenze dei lavoratori part-time.

RISPOSTA

Mi sembra di capire che si tratti di un part time orizzontale.
I lavoratori part time devono lavorare tutti i giorni della settimana e si tratta di una settimana lavorativa spalmata su 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
Spero di avere compreso bene, almeno fino a questo punto.



Nel contratto di assunzione è stato indicato che "l'orario di lavoro sarà di 30 ore settimanali: da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 a giorni alterni,

RISPOSTA

Ma allora si tratta di un part time verticale? Misto?



Potrà essere modificato, per esigenze aziendali, sempre tuttavia restando contenuto nel limite complessivo di 30 ore settimanali."

RISPOSTA

Come previsto dall'articolo 40 comma 1 del CCNL: I contratti di lavoro a tempo parziale hanno la facoltà di prevedere clausole flessibili, in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa.



L'Azienda, dapprima occasionalmente ma in un prossimo futuro strutturalmente, apre di sabato mattina e chiede ai propri dipendenti part-time di lavorare il sabato con un giorno di riposo settimanale a compensazione (nella stessa settimana).

RISPOSTA

Il referente normativo è l'articolo 74 del CCNL.
Si rende necessario un orario di lavoro su 6 giorni:
“Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell’orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore, fermo restando che la cessazione dell’attività lavorativa avverrà di norma entro le ore 13 (tredici) del Sabato.
In questo caso la riduzione dell’orario di lavoro sarà pari a 66 (sessantasei) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di giornata intera o mezza giornata, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro”.



Alcuni dipendenti, senza alcuna seria motivazione (altro lavoro, assistenza disabile o simili) si rifiutano di spostare la giornata lavorativa sostenendo di dover lavorare solo dal lunedì al venerdì (per avere il weekend libero).
I quesiti che vorrei porre sono:
1) Il dipendente può rifiutarsi, senza alcuna seria motivazione, di spostare la prestazione nel giorno di sabato?

RISPOSTA

Sì, perché si tratta di un lavoratore in part time.
Dovreste portarlo a full time e, divenuto full time, non potrebbe più rifiutarsi di lavorare di sabato.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31349 del 2021, ha stabilito che il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, a condizione che rispetti i limiti legali e contrattuali di durata massima dell’orario di lavoro. Il cambio dell’orario di lavoro deve essere effettuato senza discriminazione e vessazione, nel rispetto di principi di buona fede e correttezza. Tuttavia, va operato un distinguo a seconda che si tratti di contratto part-time o un contratto full-time. Nel primo caso, il datore di lavoro non può modificare a suo piacimento l’orario lavorativo del dipendente (ad eccezione della previsione delle clausole elastiche, ovvero pattuizioni che consentono al datore di lavoro di variare il turno o le ore di lavoro del dipendente); nel secondo caso, di contro, per modificare la collocazione oraria della prestazione non è necessario l’accordo con il lavoratore full time. La motivazione della suddetta ordinanza risiede nel fatto che il contratto a tempo parziale prevede la programmabilità del tempo libero in base del quale si giustifica l’immodificabilità dell’orario da parte datoriale.



2) l'art. 40 CCNL Studi Professionali, comma 2, prevede che "La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del precedente punto 1) richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso un patto scritto, anche contestuale alla stipula del contratto di lavoro."; La dicitura inserita nel contratto "potrà essere modificato, per esigenze aziendali" può considerarsi patto scritto ai sensi del secondo comma?

RISPOSTA

Assolutamente no.
Non si tratta di un patto scritto avente ad oggetto clausole elastiche o flessibili, essendo carente di tutti gli elementi fondamentali indicati dal successivo comma 3 del medesimo articolo: “devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche, la data di stipulazione, le modalità della prestazione a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata con il lavoratore. Nell’accordo dovrà essere indicata, inoltre, la possibilità di denuncia di cui al successivo articolo 41, delle modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto previsto al successivo punto 4)”.
Non c'è nulla di quanto previsto tassativamente dal successivo comma 3, all'interno di questo presunto patto contenuto nel contratto individuale di lavoro.



3) Una diversa dipendente, sempre part-time a 30 ore settimanali, non ha neanche l'indicazione della dicitura di cui sopra, è obbligatorio patto scritto, ai sensi del comma 2 successivo all'assunzione, o si applica in automatico la clausola elastica prevista dal D.Lgs. n. 81/2015?

RISPOSTA

È obbligatorio il patto scritto, con gli elementi fondamentali elencati dal comma 3 dell'articolo 40 del CCNL studi professionali.



4) Se l'azienda stipula un contratto di secondo livello/aziendale con le OO.SS. ove si modifica per tutti i dipendenti la collocazione dell'orario di lavoro, il contratto è applicabile anche alle dipendenti che non vogliono lavorare il sabato?
Grazie

RISPOSTA

No.
La contrattazione di secondo livello non è la sede giuridica per modificare la collocazione dell'orario di lavoro.
Prima di concludere la consulenza tuttavia, vorrei capire se si tratta di part time orizzontali, verticali o misti.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

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