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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Requisiti mobilità volontaria Assistenti dell'Agenzia ICE
Egr. avvocato, il mio quesito riguarda l'ampia discrezionalità della Pubblica Amministrazione nel lo stabilire i requisiti per l'accesso al pubblico impiego oppure per un trasferimento da un ente all'altro, tramite mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
L'articolo 2 - Requisiti di ammissione dell'avviso per mobilità volontaria per 17 unità di area Assistenti dell'Agenzia ICE richiede per l’ammissione alla procedura, a pena di inammissibilità della domanda, di non avere a proprio carico procedimenti penali pendenti e non aver riportato sentenze penali di condanna o di applicazione della pena su richiesta, né essere stato/a destinatario/a di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria penale che abbiano dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato ovvero il proscioglimento sulla base di formule diverse dall’assoluzione nel merito.
RISPOSTA
È davvero particolare, trovare un bando di mobilità volontaria con un requisito così stringente.
Il requisito specifico appare eccessivo e irragionevole per il ruolo di Assistente.
RISPOSTA
Non abbiamo specifica giurisprudenza amministrativa, avente ad oggetto il requisito dell'assenza di procedimenti penali e/o sentenze di condanna, probabilmente perché il candidato che dovesse per davvero presentare ricorso al TAR contro un simile bando di selezione, per il vizio dell'eccesso di potere desunto dall'indice sintomatico dell'irragionevolezza nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non sarebbe proprio trattato con i guanti laddove giungesse al colloquio finale …
Non so se ho reso l'idea …
A mio parere, laddove chiedessi l'annullamento del bando per il vizio dell'eccesso di potere, il TAR rigetterebbe il tuo ricorso, con condanna alle spese legali a carico del ricorrente.
Consideriamo insieme gli arresti giurisprudenziali, in materia di discrezionalità per l'individuazione dei titoli di studio previsti per l’accesso al pubblico concorso.
Il Consiglio di Stato, sezione V, sentenza del 18 ottobre 2012, n. 5351 nonché sezione VI, sentenza del 3 maggio 2010, n. 2494, ha statuito quanto segue: anche se l’ordinamento prevede di favorire la massima partecipazione ai pubblici concorsi (art. 1, comma 1, d.p.r. 487/1994) nonché la coerenza tra i requisiti di accesso e le competenze proprie della posizione professionale che i vincitori andranno a ricoprire (art. 2, comma 6, d.p.r. 487/1994), il potere discrezionale dell’amministrazione, nel determinare i titoli di studio richiesti nel bando, è particolarmente ampio.
In caso di ricorso al TAR, il giudice amministrativo ti risponderebbe sulla stessa lunghezza d'onda: l'amministrazione ha esercitato la sua ampia discrezionalità amministrativa, senza violare alcuna norma imperativa di legge.
In questi ambito particolarmente discrezionali, il margine per un intervento del TAR è strettamente limitato al rispetto formale della legge oppure ad ipotesi di palese e manifesta irragionevolezza o difetto di proporzionalità o, comunque, di illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà (Consiglio di Stato, sezione V, 28 febbraio 2012, n. 2098; TAR Lazio, sezione II-quater, 11 marzo 2019, n. 3141).
Nel tuo caso, il giudice amministrativo considererebbe prevalenti le esigenze rispondenti al principio costituzionale di buona amministrazione, rigettato le eccezioni di manifesta irragionevolezza o difetto di proporzionalità.
Non ti consiglio di procedere con ricorso al TAR.
Il personale Assistente amministrativo opererebbe in sede a Roma e non all'estero presso sedi consolari. Non è fatta menzione della norma di riferimento.
RISPOSTA
La scelta discrezionale non deve necessariamente riproporre una norma di legge, a condizione che sia finalizzata alla migliore cura dell’interesse pubblico e non palesemente arbitraria o illogica. Per carità, la previsione del bando è eccessiva, ma dubito che il TAR l'annullerà in quanto palesemente arbitraria o illogica.
Se fosse un'applicazione diretta dell'art. 35 co. 6 del TUPI, essa sarebbe a mio avviso errata. La norma cita nominativamente la Presidenza del Consiglio dei ministri e il MAECI. L'Agenzia ICE è ente autonomo rispetto al MAECI; il personale ha un proprio ruolo distinto da quello del MAECI, Ministero vigilante come il MIMIT e il MEF.
Le funzioni dell'ICE nulla hanno a che fare con difesa, sicurezza Stato o giustizia.
Nè trovo motivazione alla pretesa nel DPR 82/2023. Non ravvedo motivazione nè nello Statuto dell'ICE nè nel Regolamento di Organizzazione.
RISPOSTA
A mio parere, questo eccesso di restrizione sarebbe giustificato dalla P.A., in caso di ricorso al TAR, come un legittimo omaggio al principio costituzionale del buon andamento.
Non può farsi applicazione estensiva e irragionevole della norma, almeno senza lasciare possibilità di rendere una dichiarazione.
(Consiglio di Stato 12 agosto 2016, n. 3621 - Corte cost. 40/2024: violazione dell’art. 3 Cost., per lesione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza).
I più recenti concorsi pubblici dell'ICE prevedevano il solo requisito generico di non avere commesso reati che impediscono rapporti con P.A.
Posso chiedere annullamento in autotutela dell'avviso?
RISPOSTA
Fintanto che si tratta di chiedere l'annullamento del bando in autotutela, non ravviso motivi ostativi. In fondo trasmettere una pec contenente la richiesta di annullamento in autotutela, non costa nulla, non essendo necessaria l'assistenza tecnica di un avvocato.
Discorso differente in caso di ricorso al TAR; il giudice amministrativo considererebbe questa previsione logica, sebbene rappresenti un “unicum” nel pubblico impiego, in omaggio al principio costituzionale del buon andamento della P.A.
Il ricorso al TAR comporterebbe costi di alcune migliaia di euro, essendo necessaria l'assistenza di un legale, pertanto anche andando contro i miei interessi economici da avvocato, ti consiglio di limitarti a chiedere la rettifica del bando in autotutela, tramite pec.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487 Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.