Lavoratore dipendente durante l'aspettativa per motivi di salute non deve produrre alcun certificato medico





Egr. avvocato, la mia richiesta di consulenza riguarda l'aspettativa per motivi di salute.
Durante l'aspettativa per motivi di salute, il lavoratore dipendente è tenuto a presentare ulteriori certificati di malattia, a giustificazione della sua assenza?
È tenuto a rispettare le fasce relative agli orari del medico fiscale?
Sono un dipendente pubblico in servizio presso un comune da dieci anni, sono in malattia da diversi mesi, tant'è che ho superato il periodo di comporto e mi è stata concessa, a richiesta, la possibilità di assentarmi per ulteriori diciotto mesi, trattandosi di un caso particolarmente grave.
Durante questo periodo di aspettativa non retribuita per la conservazione del posto di lavoro, devo rispettare le fasce orarie per la visita del medico fiscale?
Devo presentare periodicamente i certificati medici che attestano il perdurare della mia patologia?
Resto in attesa della sua consulenza e la ringrazio in anticipo.

RISPOSTA

L’aspettativa per motivi di salute è disciplinata dall'art. 68 del D.P.R. 3/1957 e dall’art. 3, comma 40-bis, della legge 537/1993.
Secondo quest'ultima norma, “il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario può essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi.
Il dipendente in aspettativa per motivi di salute, durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro, non deve presentare nessun certificato medico (a parte il certificato allegato alla richiesta iniziale) e non è tenuto a rispettare le fasce orarie relative alla visita fiscale, non potendo incorrere in nessuna sanzione disciplinare.
Ti è stata concessa la possibilità di assentarti per ulteriori diciotto mesi, avendo superato il periodo di comporto, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 3, del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, al fine di evitare il licenziamento dall'ente pubblico. Al contrario del periodo di comporto, durante il quale il dipendente matura l‘anzianità di servizio, durante l'aspettativa per motivi di salute si interrompe non soltanto l'anzianità ma anche il diritto alla retribuzione.
Il lavoratore, al termine del periodo di comporto, deve allegare alla richiesta di aspettativa non retribuita per motivi di salute il certificato medico che giustifica il “caso particolarmente grave”.
Il datore di lavoro valuterà sia la domanda che la certificazione allegata, concedendo eventualmente il diritto ad assentarsi dal lavoro con conservazione del posto.
La concessione dell'aspettativa, sulla base della suddetta certificazione medica, giustifica l'intera assenza per l'intero arco temporale dei diciotto mesi, come ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, del 23 ottobre 2024, n. 27446, senza necessità di presentare ulteriori certificati.
Qualsiasi tipologia di aspettativa del lavoratore dipendente, rappresenta una parentesi relativa ai diritti e doveri del lavoratore, pertanto nulla può essere preteso dal dipendente, mentre il suo rapporto di lavoro risulta sospeso; questo vale in particolar modo, in caso di aspettativa per motivi di salute, successiva al periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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