Aspettativa personale polizia di stato forze dell'ordine a ordinamento civile





L’art 23 bis del TUPI (D.LGS. n. 165/2001), al comma 9, esclude la sua applicazione nei confronti del personale delle forze dell’ordine.
Vi sono altre disposizioni che permettono al personale delle forze dell’ordine a ordinamento civile, che non ricopre mansioni di funzionario o dirigenziali, di accettare incarichi da organismi internazionali in ambito europeo senza dover ricorrere alle dimissioni?

RISPOSTA

Farò riferimento al personale della Polizia di Stato, riservandomi, se lo vorrai, di verificare la previsione di un'aspettativa da hoc, anche in riferimento ad altre tipologie di personale delle forze dell’ordine a ordinamento civile.
Immagino che la presente consulenza sia stata richiesta nell'interesse di un appartenente alla Polizia di Stato.

I referenti normativi sono l'articolo 52 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) e l'articolo 29 del D.P.R. del 20 aprile 2022, n. 57 (Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile).

Secondo l'articolo 52 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, al personale della polizia di Stato si applica la normativa sull'aspettativa vigente per gli impiegati civili dello Stato. Si applicherebbe pertanto anche l'articolo 23 bis del testo unico pubblico impiego, se non fosse per l'espressa previsione escludente contenuta nel comma 9 della norma suddetta.

Tanto premesso, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, il collocamento in aspettativa può essere concesso:

1. Per infermità (non può protrarsi per più di diciotto mesi continuativi)
2. Per motivi di famiglia (la durata massima di un anno).
3. Per mandato amministrativo o politico (per la durata del mandato)
4. Per motivi sindacali (per la durata del mandato
5. Per la frequenza di corsi di formazione per l'accesso a ruoli della Polizia di Stato diversi da quello di provenienza in conseguenza di concorsi pubblici.

L'articolo 29 del D.P.R. del 20 aprile 2022, n. 57 (recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile) non introduce ulteriori fattispecie di aspettativa, limitandosi a dettare una specifica disciplina per il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale.
Tanto premesso, escludo che il personale della Polizia di Stato possa invocare la concessione di un'aspettativa simile a quella prevista dall'articolo 23 bis del testo unico pubblico impiego, in ragione di un differente referente normativo.
A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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