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Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

Illegittima attribuzione a mansioni inferiori del lavoratore dipendente pubblico: risarcimento per danno alla dignità professionale ed all’immagine lavorativa





Egr. avvocato lavoro in un piccolo comune e sono responsabile di un settore.
A causa della carenza di personale, nelle giornate di martedì, giovedì e sabato, sono costretto ad adibire alla mansione relativa al rilascio della carta d'identità digitale un funzionario ex categoria D eccepisce di essere adibito a mansioni inferiori e quindi ritiene di potermi chiedere un risarcimento danni con ricorso al tribunale del lavoro.
La mia domanda pertanto è la seguente: quali sono i presupposti affinché la richiesta datoriale di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori sia legittima?

RISPOSTA

L'adibizione del lavoratore (dipendente pubblico in questo caso) a mansioni inferiori è legittima se avviene in via marginale, accessoria e complementare rispetto alle mansioni proprie del profilo professionale.
È quanto previsto dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 maggio 2025, n. 12139, che ha riconosciuto l’illegittimità dell’adibizione ordinaria e prolungata di una dipendente a mansioni tipiche della categoria inferiore, liquidando in suo favore un risarcimento per danno alla dignità professionale ed all’immagine lavorativa, determinato in via equitativa in una percentuale della retribuzione del periodo di riferimento.
Il referente normativo in materia di legittimità dell'attribuzione delle mansioni inferiori, è l'articolo 52 del d.lgs. 165/2001 (testo unico pubblico impiego):
− deve trattarsi di attività che non esprimono contenuti professionali del tutto estranei ai compiti propri, in base all’inquadramento contrattuale;
− a fondamento dell'attribuzione delle mansioni inferiori deve esserci un’esigenza organizzativa e/o operativa e/o di sicurezza e, pertanto, non può trattarsi di una scelta estemporanee in presenza di disponibilità del personale della categoria pertinente (in concreto se sono disponibili dipendenti istruttori, non si può chiedere al funzionario di svolgere le mansioni da istruttore);
− le mansioni inferiori devono essere richieste incidentalmente, occasionalmente o marginalmente; quindi, non in modo programmata e devono essere di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza.
Di seguito il principio di diritto della suddetta sentenza della Cassazione:
“nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio dell’attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale”.
A parere dello scrivente, in questo caso l'attribuzione delle mansioni inferiori è illegittima.
Il dipendente potrebbe chiedere un risarcimento danni all'ente comunale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
 

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