Guida Alpina e Maestro di Alpinismo comunicazione al Comando di appartenenza
Sono un Sottufficiale dell'Aeronautica Militare in servizio dal 1992. Nel 2011 sono diventato maestro di sci e nel 2015 Guida Alpina-Maestro di Alpinismo. Entrambe le professioni richiedono l'iscrizione al corrispettivo Albo professionale, iscrizione che puntualmente rinnovo (l'iscrizione all'albo professionale determina anche il pagamento di una assicurazione RCA). Non sono interessato a esercitare come Maestro di Sci, per cui non richiedo nessuna autorizzazione. Diversamente, come Guida Alpina, attività che esercito con soluzione di continuità nei fine settimana o in periodi di ferie, faccio solo una comunicazione al mio Comando di appartenenza senza chiedere una autorizzazione formale in quanto mi rifaccio all'articolo 11 della Legge 2 Gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di Guida Alpina" che, al comma 3, recita: "La professione di Guida Alpina- Maestro di Alpinismo e di Aspirante Guida e di aspirante Guida Alpina non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo."
RISPOSTA
La prassi che hai adottato è corretta e conforme alla legge.
Al momento non hai aperto nessuna partita Iva, esercitando prestazioni occasionali di Guida Alpina, previa comunicazione al Comando di appartenenza.
Alla luce di ciò, nella considerazione di un cambio nella linea di Comando, potrebbe esservi la possibilità che mi venga comunque data una forma di diniego all'effettuazione dell'attività?
RISPOSTA
Assolutamente no.
Qualsiasi forma di diniego sarebbe illegittima, in quanto contraria all'articolo 11 comma 3 della Legge 2 Gennaio 1989, n. 6.
o, stante quanto dice la legge quadro sopra citata, un eventuale diniego della linea di Comando, se non debitamente motivato, è da ritenersi nullo/impugnabile?
RISPOSTA
Esatto, il Comando dovrebbe considerare incompatibile l'attività di guida alpina, con i doveri d'ufficio ricadenti in capo al militare, ai sensi dell'articolo 894, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66: tuttavia questa incompatibilità è esclusa direttamente dalla legge, pertanto non si comprende sulla base di quali idonee motivazioni, il tuo Comando potrebbe riscontrare la tua comunicazione con un diniego.
In tal caso, previo ricorso gerarchico interno, impugnerai il diniego con ricorso al TAR, per violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, illogicità manifesta, violazione e falsa applicazione dell'art. 894 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza motivazionale, irragionevolezza e perplessità dell'azione amministrativa.
L'ulteriore quesito riguarda la remunerazione: se la stessa dovesse superare i 5000 euro annui, è sufficiente che faccia una comunicazione? Se si, a chi?
Vi ringrazio della eventuale risposta vorrete darmi.
Cordialità
RISPOSTA
Secondo la Legge 2 Gennaio 1989, n. 6, l'attività di Guida Alpina è compatibile con il pubblico impiego, a prescindere dalla remunerazione annuale complessiva.
Al superamento della soglia dei 5.000 euro (lordi) di reddito percepito attraverso prestazioni occasionali tuttavia, scatta l’obbligo contributivo nei confronti dell'INPS; si tratta del limite superato il quale, occorre iscriversi all’INPS. Superati i 5.000 euro, il lavoratore è tenuto a pagare anche i contributi INPS iscrivendosi alla Gestione Separata.
I contributi da versare saranno dovuti solo sulla parte eccedente i 5.000 euro e non sul totale delle prestazioni occasionali eseguite nel corso dell'anno solare.
Il superamento della quota annuale di 5.000 euro lordi di remunerazione è una problematica da affrontare con l'INPS; ovviamente comunicherai al tuo comando di appartenenza di avere aperto una posizione INPS avendo superato la somma annuale di 5.000 euro, a titolo di prestazioni occasionali da Guida Alpina.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.