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Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

Part time alternativo alla fruizione del congedo parentale entro i limiti del congedo ancora spettante alla lavoratrice dopo la maternità obbligatoria





Una società che applica il Ccnl FARMACIE PRIVATE

RISPOSTA

Il CCNL rinvia alla normativa nazionale, ossia fondamentalmente al testo unico paternità – maternità.
In questo caso il CCNL non è di aiuto ai fini della presente consulenza.



Con n. 4 dipendenti a tempo pieno, una dipendente farmacista ha partorito in data 09/10/2024, fine maternità obbligatorio 24/01/2025.
Dal 25/01/2025 al 24/02/2025 la stessa ha usufruito del congedo parentale all'80%.

RISPOSTA

Ha ancora la possibilità di usufruire del congedo parentale.



La dipendente a fine luglio, verbalmente, ha chiesto al datore di lavoro la trasformazione del contratto da full-time a part-time.

RISPOSTA

Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in alternativa alla fruizione del congedo parentale oppure entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché la riduzione di orario non sia superiore al 50%.
Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale è ammessa su accordo delle parti risultante da atto scritto. La fonte è l'articolo 8, comma 7, Decreto Legislativo n. 81/2015. Si tratta di part time alternativo al congedo parentale ancora spettante, previsto dalla normativa e quindi obbligatorio per il datore di lavoro.



Il datore di lavoro, se non obbligato dalla normativa, non vorrebbe concedere la trasformazione, sia per esigenze aziendali ma anche perché un'altra farmacista usufruisce del congedo parentale ad ore (di pomeriggio).

RISPOSTA

Se si tratta di part time alternativo al congedo parentale ancora spettante, essendo previsto dalla normativa, è obbligatorio per il datore di lavoro, “purché la riduzione di orario non sia superiore al 50%”.



I dubbi sono:
1) Nella richiesta del part-time alternativo al congedo parentale.

RISPOSTA

Pertanto nella richiesta ha precisato che si tratta della fattispecie di part time di cui all'articolo 8, comma 7, Decreto Legislativo n. 81/2015.
È obbligatorio per il datore di lavoro.



Può il datore di lavoro decidere la collocazione della prestazione lavorativa?

RISPOSTA

La norma di legge è molto generica: il tempo parziale è ammesso su accordo delle parti risultante da atto scritto.
Tanto premesso, anche la collocazione della prestazione lavorativa dovrà essere concordata tra il datore di lavoro e la lavoratrice.
Cosa significa “concordata”?
Sarò molto concreto: il datore di lavoro, secondo esigenze imprenditoriali di evidenza adamantina, propone alla lavoratrice un part time spalmato nelle ore pomeridiane.
La lavoratrice potrebbe non “concordare” con la collocazione pomeridiana, ma dovrebbe motivare il suo dissenso in ragione di motivazioni attinenti al rapporto madre figlio (ad esempio il figlio ha problemi di salute per cui deve seguire una terapia al pomeriggio; oppure il padre lavora al pomeriggio e quindi al mattino nessun genitore potrebbe stare con il bambino).
La lavoratrice non può rifiutare le ore pomeridiane perché ha l'abitudine di andare in palestra … Nel contemperare le esigenze aziendali con quelle del bambino, è ovvio che risulterebbero prevalenti le esigenze del minore, per un motivo molto semplice: si tratta di una forma di part time obbligatoria per il datore di lavoro, prevista nell'interesse del minore e, per questo motivo, è considerata dal legislatore come alternativa al congedo parentale.



Il datore di lavoro vista la presenza dell'altra farmacista di cui sopra, con congedo a ore, di mattina vorrebbe la presenza della richiedente di pomeriggio.

RISPOSTA

Proporrà la collocazione oraria pomeridiana e valuterà le esigenze del minore che saranno prospettate dalla madre, cercando di contemperarle.



2)La richiesta è alternativa al congedo parentale, significa che la dipendente non potrà più chiedere il congedo parentale all'Inps?

RISPOSTA

Tale trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time, è a termine; questo significa che una volta terminato il periodo pari al massimo a quello previsto per il congedo parentale, il rapporto torna ad essere a tempo pieno. Il datore di lavoro non può sottrarsi ed è tenuto a riconoscere la richiesta entro 15 giorni.
Concretamente, se la lavoratrice firma un part time fino al termine del periodo previsto per il congedo parentale, ciò significa che non potrà più richiedere il congedo parentale all'INPS.



La trasformazione è temporanea fino a quanto sarebbe spettato di congedo parentale?

RISPOSTA

Esatto e questo particolare rende impossibile chiedere il congedo parentale all'INPS, una volta firmato il part time alternativo al congedo.



3) La richiesta dev'essere scritta ed entro quanto tempo bisogna trasformare il contratto in part-time?
Grazie

RISPOSTA

La richiesta della lavoratrice deve essere scritta ed il contratto deve essere trasformato entro 15 giorni dalla richiesta, come previsto dall'articolo 8, comma 7, Decreto Legislativo n. 81/2015.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
 

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