Facoltà discrezionale e motivata dell’ente pubblico di rinuncia al preavviso di dimissioni del dipendente vincitore di altro concorso pubblico





Egr. avvocato, sono un dipendente di un ente locale (Comune) a tempo indeterminato che ha vinto un concorso presso la Regione e che quindi dovrà prendere servizio tra poco più di quindici giorni, il primo ottobre 2025.
Non sono in grado di rispettare il termine di preavviso di dimissioni presso l'ente locale di appartenenza, tuttavia mi chiedevo che il datore di lavoro può oppure deve rinunciare all'indennità di mancato preavviso, a seguito di dimissioni del dipendente per prendere servizio presso un'altra Pubblica Amministrazione.
Il dirigente ha detto che mi sarà trattenuta l'indennità di mancato preavviso dall'ultimo stipendio; posso fare qualcosa per impedirglielo come ad esempio un ricorso al tribunale civile – giudice del lavoro?
La ringrazio in anticipo per la sua consulenza.

RISPOSTA

Secondo il recente orientamento applicativo dell'ARAN ID35272, la facoltà di rinuncia al preavviso di dimissioni da parte dell’ente pubblico di appartenenza del lavoratore, è un istituto ancora valido tuttavia sempre rimesso alla valutazione discrezionale (e quindi motivata) dell’amministrazione.
L'articolo 2118 del codice civile prevede quanto segue: “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso”.

La dichiarazione congiunta n.2 del CCNL 5.10.2001 prevede tuttavia la possibilità dell’Ente datore di lavoro di rinunciare all’indennità in caso di mancato preavviso a seguito di dimissioni del dipendente, presentate per assumere presso altra amministrazione a seguito di concorso pubblico. La dichiarazione congiunta suggerisce la possibilità discrezionale di valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la rinuncia al preavviso di dimissioni.

La suddetta dichiarazione rappresenta quindi esclusivamente un mero auspicio delle parti negoziali ad un determinato comportamento del datore di lavoro pubblico, senza alcun profilo di precettività o vincolatività per la Pubblica Amministrazione. L'ARAN considera questa facoltà ancora attuale, nonostante la sopravvenuta regolamentazione dell’istituto del preavviso, contenuta nell’art.12 del CCNL del 9-5-2006.

Tanto premesso, a parere dello scrivente, l'unica ipotesi in cui è possibile contestare la richiesta dell'indennità di mancato preavviso di dimissioni, è quella viziata da irragionevolezza e disparità di trattamento.
Se nei confronti di altri dipendenti dimissionari, in quanto vincitori di concorsi pubblici, l'Ente ha rinunciato al preavviso, sarebbe irragionevole se adesso assumesse una posizione diametralmente opposta nella tua fattispecie, senza una corroborata motivazione, idonea a giustificare un'evidente disparità di trattamento.
Nella Pubblica Amministrazione tutte le facoltà discrezionali devono essere motivate, in considerazione dei principi generali del diritto amministrativo e più in generale dell'ordinamento giuridico.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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