Giorni festivi che ricadono nel congedo parentale frazionato per due figli diversi senza ritorno al lavoro del dipendente comunale
Buongiorno, sono dipendente pubblica comunale.
RISPOSTA
Pertanto il principale referente normativo sarà l'articolo 45 comma 5 dell'ultimo CCNL Funzioni Locali:
“5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi.
Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.
Richiedo un'informazione specifica sul congedo parentale. Lavoro su 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì.
Ho due figlie piccole e attualmente sto usufruendo di congedo parentale tra le due figlie così strutturato:
-figlia 1 congedo lunedì e martedì
-figlia 2 congedo mercoledì giovedì e venerdì
-figlia 1 nuovamente lunedì e martedì
-figlia 2 mercoledì giovedì e venerdì.
Questo iter senza interruzioni lo sto seguendo da più settimane senza mai ripresa lavorativa.
I sabati e le domeniche vengono considerate a tutti gli effetti giornate di congedo o no?
RISPOSTA
Sicuramente sì, perché l'articolo 45 comma 5 dell'ultimo CCNL Funzioni Locali prevede che gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno dei congedi parentali, devono essere computati come congedi in assenza di un ritorno al lavoro del dipendente.
Il contratto collettivo nulla precisa in riferimento alla richiesta di congedi parentali riferiti a due figli diversi; in ogni caso, occorre il ritorno al lavoro del dipendente, al fine di evitare che il sabato e la domenica siano computati all'interno del congedo parentale.
Ricordo che sono appunto due congedi parentali diversi.
RISPOSTA
Il contratto collettivo non prevede questa circostanza come un'eccezione alla regola generale.
Dovrebbe trattarsi di assenze in ragione di un titolo giuridico diverso (congedo parentale fino al venerdì e assenza per malattia del dipendente o del figlio, dal lunedì successivo).
Il venerdì finisce sempre con il congedo della figlia 2 e il lunedì riprende sempre con il congedo della figlia 1.
Grazie
RISPOSTA
Possiamo fare riferimento al parere ARAN Id 28466, anche se si riferisce al comparto scuola (i contratti collettivi prevedono le stesse condizioni di fruizione del congedo parentale).
L'ARAN conferma che occorre un diverso titolo giuridico relativo all'assenza per non fare ricadere i giorni festivi nel congedo parentale (congedo parentale fino al venerdì e assenza per malattia del dipendente o del figlio, dal lunedì successivo).
Anche sei i figli per i quali si chiede il congedo parentale sono due, il titolo giuridico è sempre lo stesso, ossia il congedo parentale previsto dal CCNL Funzioni Locali all'articolo 45. Riporto di seguito il suddetto parere dell'ARAN:
“A fortiori, si richiama sia la circolare n. 2/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che con riferimento al congedo biennale così chiarisce “Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate [il sabato e la domenica] non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell'attività lavorativa ovvero anche un'assenza per malattia del dipendente o del figlio”, sia il messaggio Inps 18 ottobre 2011, n. 19772, che nel fornire ulteriori precisazione per i criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e ss. del d.lgs. 151/2001, ritiene non computabili il sabato e la domenica compresi in un periodo unico di assenza ma fruita ad altro titolo”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.