Errata applicazione criteri di determinazione del punteggio finale graduatoria concorso pubblico
Egr. avvocato ho partecipato ad un concorso pubblico e sono risultato idoneo ma non vincitore Se la commissione esaminatrice avesse applicato alla lettera i criteri per la determinazione del punteggio finale previsti dal bando, sarei risultato vincitore, pertanto mi chiedo se ci sono i presupposti per un ricorso al TAR, essendo ancora nei tempi per presentarlo.
Mi spiego meglio: il bando di concorso prevedeva un particolare metodo di calcolo del punteggio complessivo ossia la somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte + punteggio della prova orale. Il bando non prevedeva altro, a proposito della formazione della graduatoria finale, a parte le riserve di posti previste dalla legge.
Ho preso 21/30 alla prima prova scritta, 23/30 alla seconda prova scritta, 29/30 alla prova orale.
Secondo il bando avrei dovuto prendere come punteggio finale 51/60 ossia (21+23)/2 + 29, invece mi hanno collocato nella graduatoria finale con il punteggio di 73, ossia la somma delle votazioni relative alle tre prove.
Ho chiesto una rettifica della graduatoria in autotutela, ma mi hanno risposto che l’attuale testo del d.p.r. 487/1994, così come novellato dal d.lgs. 82/2023, non contiene più una norma che obbligherebbe la commissione esaminatrice a calcolare la media tra le prove scritte, per sommarla poi alla prova orale. Il diniego alla richiesta di autotutela non mi convince.
Ci sono i presupposti per un ricorso al TAR?
Sulla base di quale referente normativo oppure indirizzo giurisprudenziale?
RISPOSTA
Confermo che sussistono tutti i presupposti per impugnare la graduatoria con ricorso al TAR, alla luce della recente sentenza del TAR Campania-Salerno, sezione III, 18 settembre 2025, n. 1522.
Il bando di concorso, essendo lex specialis della selezione, deve essere interpretato dalla commissione in termini strettamente letterali, in quanto vincola rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica che si è auto-obbligata alla sua applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti.
Se la pubblica amministrazione ha deciso, approvando il bando di concorso, che le prove scritte, pur essendo formalmente articolate in più elaborati e su più materie, costituiscono una prova unitaria come quella orale, non si comprende sulla base di quale ragionamento la commissione potrebbe discostarsi da questo criterio, disattendendo il tenore letterale dei vincoli contenuti nella lex specialis.
Si riscontra nella tua fattispecie, un vero e proprio eccesso di potere discrezionale della commissione che rende illegittima la graduatoria, anche in riferimento alla tua posizione di idoneo non vincitore.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Sentenza del TAR Campania-Salerno, sezione III, 18 settembre 2025, n. 1522
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487 Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.