Dimissioni docente di sostegno di scuola primaria con un incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo e abbandono del servizio
Sono una docente di sostegno di scuola primaria con un incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo. Lavoro nella Pubblica Istruzione in qualità di docente dall'anno 2019, maturando sei anni di servizio con la stipula di contratti annuali. La sottoscritta, con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, in data 06/08/2025 è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 del C.C.N.L. del 18 gennaio 2024 per il personale del comparto Istruzione e ricerca, dell'art.5 comma 5 e seguenti D.L. 44/2023 in quanto inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola primaria.
RISPOSTA
In caso di valutazione positiva al termine del percorso di prova, il docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
Per questioni personali e di forte stress lavorativo, vorrei abbandonare l' incarico.
RISPOSTA
È stato indicato un periodo di preavviso in caso di dimissioni del lavoratore, all'interno del tuo contratto di lavoro a tempo determinato?
Immagino di no.
Qual' è la procedura corretta essendo in anno di prova?
RISPOSTA
Il docente in servizio con un contratto di lavoro a tempo determinato può dimettersi in qualsiasi momento comunicandolo al Dirigente Scolastico e indicando la data di decorrenza delle sue dimissioni.
È necessario dare un preavviso di quanti giorni?
RISPOSTA
Salvo espressa indicazione presente sul tuo contratto di lavoro a tempo determinato, non è previsto un periodo di preavviso da rispettare.
Potrò poi lavorare su supplenze brevi? Quali sono le sanzioni a cui andrò incontro? Grazie per l' attenzione, resto in attesa di un vostro gentile riscontro.
RISPOSTA
Le dimissioni si configurano in ogni caso come una fattispecie di “abbandono del servizio”, pertanto si applicano le sanzioni prevista dall’art. 14 comma 1, lettera a), punto III dell’O.M. 60/2020 per quanto riguarda le convocazioni da GPS:
“L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie d’istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito”.
La sanzione consisterà nell’impossibilità di essere convocati per l’intero anno scolastico da qualsiasi graduatoria.
Dal prossimo anno scolastico potrai nuovamente essere convocata per le supplenze.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.










