Lavoro agile o da remoto all’estero nel pubblico impiego
Egr. avvocato, sono una dipendente pubblica, per la precisione una dipendente di un ente locale. Ho chiesto ed ottenuto di lavorare da remoto per stare vicino alla mia famiglia.
Mio marito ha trovato lavoro all'estero e vorrei seguirlo, facendo lavoro agile all'estero, insieme a lui.
Le chiedo se tutto questo è possibile, se il lavoratore pubblico può scegliere di fare lavoro da remoto all'estero, se deve comunicarlo alla propria Pubblica Amministrazione, se deve ottenere l'autorizzazione a trovarsi all'estero mentre svolge lavoro in modalità agile.
RISPOSTA
Secondo il parere dell'ARAN nota prot. entrata n. 36088 del 4 settembre 2025, in linea di massima al dipendente pubblico è consentito svolgere il lavoro da remoto mentre si trova all'estero, a maggior ragione se questa permanenza all'estero è giustificata da ragioni di famiglia oppure dall'esigenza di ricongiungersi al coniuge.
Secondo l'ARAN, “In relazione al quesito posto, per quanto di competenza, può solo evidenziarsi che nella disciplina contenuta nel Titolo VI del CCNL del 16 novembre 2022, rispettivamente dedicato al lavoro in modalità agile e da remoto, fermo restando la sussistenza dei ‘necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità’, secondo le disposizioni contrattuali ivi espressamente contenute, non sono presenti norme che escludano espressamente lo svolgimento della prestazione lavorativa in territorio estero.
Tuttavia, tenuto conto che il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, per via di problematiche di natura tecnica e/o informatica, o per sopravvenute esigenze di servizio, come disposto dai commi 4 e 5 dell’art. 66 del richiamato CCNL e che, comunque, il lavoratore nella scelta dei luoghi deve accertare la presenza delle condizioni che garantiscano la sussistenza delle condizioni minime di tutela sia della salute e sicurezza del lavoratore che di tutela di riservatezza dei dati, si ritiene che sia prerogativa e responsabilità datoriale disciplinare, in via regolamentare e nell’accordo individuale, ogni elemento utile al rispetto delle disposizioni contrattuali e legali in materia”.
Tanto premesso, il dipendente pubblico deve chiedere espressamente al datore di lavoro di svolgere il lavoro agile all'estero, indicando la località presso la quale dimorerà durante lo svolgimento del lavoro da remoto.
Il dipendente pubblico deve dimostrare
1)di trovarsi in una località dalla quale può comunque agevolmente rientrare in servizio in presenza, in caso di sopravvenute esigenze di servizio (ad esempio di trovarsi in una capitale europea, collegata con voli internazionali al nostro paese);
2)di svolgere il lavoro da remoto in condizioni minime di tutela sia della salute e sicurezza del lavoratore che soprattutto di tutela di riservatezza dei dati (non deve sicuramente trattarsi di un paese in una situazione di conflitto internazionale, come ad esempio la Russia).
Il datore di lavoro deve
3)possibilmente disciplinare la facoltà di svolgere il lavoro da remoto trovandosi all'estero, tramite regolamento interno (ad esempio regolamento comunale per lo svolgimento del lavoro agile oppure regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi);
4)riportare nell’accordo individuale stipulato con il proprio dipendente, ogni elemento utile affinché il lavoro da remoto, sebbene svolto all'estero, sia rispettoso dei presupposti previsti dall'ordinamento giuridico italiano.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.










