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Dipendente pubblico in aspettativa non deve rispettare il termine di preavviso in caso di dimissioni





Sono un dipendente pubblico di un ente locale.
Sono stata assunta in ruolo, a tempo indeterminato, come categoria protetta tramite concorso pubblico fatto da un ente territoriale.
Ho chiesto l'aspettativa per motivi professionali, avendo vinto un concorso a tempo determinato presso un altro ente della durata di un anno.
L'aspettativa per motivi professionali mi fu concessa dal mio ente di appartenenza dal 17 settembre 2024 fino al 16 settembre 2025. La sottoscrizione del contratto a tempo determinato nell'altro ente locale mi fu dato dal 17 settembre 2024 fino al 31 agosto 2025.
Allora il contratto a tempo determinato presso il secondo ente territoriale, era scaduto il 31.8.2025. Io sono rimasta comunque in aspettativa dal 1 al 12 settembre 2025.
Il 12 settembre ho firmato altro contratto a tempo determinato annuale fino al 31.8.2026, tuttavia l'ente non mi ha prorogato l'aspettativa per motivi di servizio.
Quindi sono più precisa il contratto a tempo determinato nel secondo ente mi era scaduto il 31.8.25 e sono rimasta in aspettativa fino al 12 settembre. L'aspettativa era di un anno e sarebbe scaduta il 16 settembre 2025.
Avendomi negato i restanti 2 anni di aspettativa che avevo richiesto, ho dovuto dare le dimissioni dal contratto a tempo indeterminato nel primo ente, per poter accettare il nuovo incarico dal 12 settembre 2025 fino al 31 agosto 2026 nel secondo ente.
Ho accettato l'incarico nel secondo ente e mi sono dimessa dal contratto a tempo indeterminato dal primo ente locale il 12 settembre 2025.
L'ente locale mi ha quantificato oneri accessori accise irpef e mancato preavviso per 2.495.98 euro.
Il punto è se è legale far pagare il mancato preavviso dato che ero in aspettativa quindi non in servizio.
Ci sono sentenze della corte dei conti e della cassazione che dicono che essendo in aspettativa il preavviso non è dovuto. È così? C'è una norma precisa in merito?

RISPOSTA

Abbiamo sia la norma contrattuale che la giurisprudenza favorevole per supportare tue ragioni in giudizio.
Il preavviso di dimissioni previsto dall'articolo 2118 I comma del codice civile, è ancora disciplinato dall’articolo 12 CCNL 9 maggio 2006.
Le dimissioni intervenute durante un periodo di aspettativa non retribuita non comportano all’ente alcuna riorganizzazione del servizio cui era preposto il dipendente, il quale risultava già assente su concessione dell’ente-datore di lavoro.
Alla luce di questa disciplina contrattuale, possiamo citare la sentenza del Tribunale di Frosinone, sezione Lavoro, del 5 aprile 2023: secondo il giudice, un dipendente pubblico in aspettativa che si dimette dal proprio posto di lavoro non è tenuto a dare il preavviso: non è necessario il preavviso di dimissioni da parte di un dipendente in aspettativa, stante l'assenza di conseguenze negative sul terreno organizzativo, ossia la finalità posta alla base di questo istituto. Se il dipendente si dimette durante la sua assenza per aspettativa, non vi possono essere conseguenze negative né per la funzionalità degli uffici nè per lo svolgimento delle attività istituzionali. Ricordo inoltre che anche l'ARAN si è espressa favorevolmente nei confronti del dipendente dimissionario, con il recente parere ID 35272: “Ove non ostino particolari esigenze di servizio, l’ente può, nell’ambito delle proprie prerogative datoriali, rinunciare (in tutto o in parte) al preavviso nel caso di mancato rispetto dei termini contrattualmente previsto dal dipendente, presentate per assumere servizio presso altra amministrazione a seguito di concorso pubblico”. A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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