Rsa rappresentante sindacale aziendale mandato in missione per ragioni punitive
Buongiorno,
Alcuni mesi fa sono stato eletto RSA aziendale. Da quel momento i titolari dell'azienda (CCNL Commercio) si sono comportati in maniera diversa con me. Il presidente non mi ha più rivolto la parola e quasi tutti gli altri componenti della famiglia proprietaria non ha più avuto nessuno dialogo con me. Anche il mio responsabile e una area manager mi hanno chiamato sindacalista rompi palle. A inizi ottobre ho aderito allo sciopero generale indetto dalla CGIL e qualche giorno dopo ho comunicato che non avrei lavorato il primo novembre e neanche gli altri giorni festivi. Adesso mi è stato comunicato che l'azienda intende mandarmi in missione in un altro punto vendita con motivazione aumentare la produttività del negozio. Senza dirmi per quanto tempo. Questa cosa è strana perché mai neanche accennata, sono anni nello stesso reparto. Spostamento che è complicato perché dista 25 km da l'attuale negozio, mi comporta disagi, avendo anche una bimba di 6 anni. A me sembra una ritorsione per le mie decisioni. Vi chiedo se ci sono gli estremi perché sia uno spostamento illegittimo.
RISPOSTA
L'articolo 22 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) prevede quanto segue: “il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza”.
Il trasferimento di un rappresentante sindacale richiede il nulla osta preventivo del sindacato di appartenenza, anche per gli spostamenti tra unità produttive dello stesso datore di lavoro (ordinanza della Corte di Cassazione n. 20827 del 30.06.2022) ed anche in presenza di situazioni di incompatibilità ambientale idonee a sorreggere il provvedimento ai sensi dell'art. 2103 del codice civile. Tuttavia in questo caso si tratta di una missione e non di un trasferimento. Si tratta di una missione senza determinazione di durata.
Il CCNL Commercio disciplina le missioni all'articolo 179:
"L’azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza.
In tal caso al personale – fatta eccezione per gli operatori di vendita compete:
1. il rimborso delle spese effettive di viaggio;
2. il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
3. il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell’interesse dell’azienda;
4. una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo. Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali. In luogo delle diarie di cui al n. 4) del secondo comma, nonché della diaria di cui al terzo comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale.
Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno".
Siccome il dipendente in missione ha diritto ad una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto e poiché in caso di missioni superiori al mese la diaria sarà ridotta del 10%, il datore di lavoro deve indicare la durata della missione, al fine di calcolare correttamente la diaria del dipendente.
Ci sono tuttavia casi eccezionali in cui il termine della missione non può essere stabilito al momento dell'incarico.
In questi casi l'azienda deve comunque comunicare al lavoratore che si tratta di una missione con durata da definirsi in ragione di determinate esigenze aziendali (quindi deve motivare la mancata indicazione del termine della missione) e che la sua assegnazione in missione potrebbe essere soggetta a proroga.
Tanto premesso una missione senza indicazione del termine della stessa, senza indicazione delle esigenze aziendali per cui non è oggettivamente possibile stabilire il termine della missione, senza indicazione dei presupposti in ragione dei quali la durata della missione sarà definita in seguito, è una missione illegittima e nasconde un trasferimento che, nel tuo caso, sarebbe lesivo dello statuto dei lavoratori. In base a quello che mi scrivi, si tratta di una missione soltanto nella forma, ma di un trasferimento punitivo e ritorsivo nella sostanza.
Trattandosi di condotta antisindacale, il ricorso al tribunale del lavoro finalizzato ad impugnare il sostanziale trasferimento illegittimo del RSA, potrebbe anche essere presentato dal tuo sindacato di appartenenza.
Ti consiglio di rappresentare questa situazione al tuo sindacato di appartenenza, perché è molto grave quello che ti è accaduto.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.










