Richiesta di deroga al vincolo di permanenza quinquennale per esigenze di assistenza ex Legge 104/1992
Buongiorno.
Sono risultato vincitore di concorso presso INL (Ispettorato nazionale del lavoro) e sono stato assegnato a una sede di servizio ubicata in una Regione distante da quella di residenza. Mi trovo in una situazione di difficoltà non preventivata, poiché sono l'unico convivente di un familiare affetto da handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, il quale necessita di assistenza continuativa ed esclusiva.
RISPOSTA
Immagino che la situazione di caregiver sia stata opportunamente evidenziata al momento dell'individuazione delle preferenze del vincitore di concorso in riferimento alle possibili sedi di destinazione.
Sono consapevole che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Funzioni Centrali prevede un periodo di prova di quattro mesi per l'Area Funzionari e che, in assenza di tutele specifiche, sui neo-assunti gravi un vincolo di permanenza di cinque anni nella prima sede di destinazione prima di poter richiedere un eventuale avvicinamento o trasferimento.
RISPOSTA
La permanenza quinquennale nella prima sede di destinazione del vincitore di concorso, non è certamente un vincolo insuperabile, come evidenziato nel parere della Funzione Pubblica emesso su richiesta del Comune di Rimini.
Mi riferisco al parere numero 103321 del 24/03/2022: il vincolo di permanenza quinquennale a carico del vincitore di concorso, previsto dall’art. 3, comma 7-ter del decreto legge n. 80/2021, non si applica “qualora l’amministrazione rilevi, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali. In ragione di ciò, è evidente che l’ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi nell’imposizione di vincoli paralizzanti per l’amministrazione che ne impediscano o limitino scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, che siano finalizzate al perseguimento della maggiore efficienza”.
A proposito della possibilità di un trasferimento durante il periodo di prova, l’ARAN ha precisato che il dipendente in prova è comunque un dipendente a tempo indeterminato, sebbene la stabilizzazione del suo rapporto di lavoro sia condizionata al superamento del periodo di prova; configurandosi una cessione del contratto individuale di lavoro, il dipendente trasferito in mobilità, dovrà terminare il periodo di prova presso il nuovo ente cessionario.
Sebbene potrei affrontare il periodo di prova (pur con notevoli difficoltà logistiche e con supporto esterno temporaneo), l'obbligo di permanenza di cinque anni risulterebbe totalmente insostenibile a causa della gravità e continuità dell'assistenza richiesta.
RISPOSTA
Si tratta di un obbligo derogabile, a discrezione della Pubblica Amministrazione, come indicato dalla Funzione Pubblica nel suddetto parere.
Con quali modalità si può concretamente derogare all'obbligo di permanenza quinquennale?
a)Con provvedimento motivato, il Dirigente dell'Ufficio di appartenenza emette un nulla osta motivato al trasferimento definitivo del dipendente presso altra sede; la motivazione potrà risiedere nelle esigenze di assistenza del parente convivente con riconoscimento di handicap grave secondo la normativa della legge 104/1992.
b)Il caregiver può chiedere un trasferimento temporaneo (comando/distacco) presso un Ufficio più vicino alla sua residenza. Il vero problema è il seguente: ci sono posti vacanti nella dotazione organica degli Uffici locali della tua regione?
L'assenza di posti vacanti nella dotazione organica degli Uffici nelle vicinanze della tua residenza, potrebbe essere il reale e concreto limite per il tuo trasferimento, sia esso definitivo oppure temporaneo.
c)il caregiver può chiedere in ogni momento una mobilità per intescambio con un dipendente che vuole fare il “percorso inverso rispetto al suo …”
Chiedo pertanto di conoscere quali tutele specifiche mi spettano in qualità di unico convivente e caregiver di familiare con handicap grave, e se la mia condizione rientri tra le deroghe che consentono di superare il vincolo quinquennale.
RISPOSTA
Indubbiamente si tratta di una fattispecie derogatoria rispetto al vincolo di permanenza quinquennale.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6150 del 2019, ha affermato che lo scopo dell'articolo 33, comma 5 della legge 104/1992 “è quello di favorire l'assistenza al parente o affine diversamente abile, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso".
A mio parere, una volta superato il periodo di prova (ho il timore che diversamente non te lo facciano superare …), puoi procedere con ricorso al tribunale del lavoro, per ottenere il tuo trasferimento anche definitivo.
In particolare, vorrei sapere se, in virtù della necessità di assistenza continuativa e del principio di tutela sancito dalla Legge 104/92 (e art. 42-bis D.Lgs. 151/2001), è possibile richiedere e ottenere un'assegnazione temporanea (distacco) o un trasferimento verso una sede più vicina al domicilio del familiare assistito già durante il periodo di prova o, comunque, immediatamente dopo la sua conclusione, in deroga al suddetto vincolo di cinque anni.
RISPOSTA
A mio parere, avresti avuto diritto di prendere servizio presso la sede più vicina alla residenza del parente da assistere, in qualità di caregiver.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
- LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.










