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Esonero dal lavoro straordinario e nei giorni festivi o di riposo settimanale per il lavoratore studente beneficiario delle 150 ore di diritto allo studio





Gentilissimi,
Vi contatto in quanto vorrei avere un vostro consulto riguardo alle agevolazioni di cui all’art. 46, comma 5, del CCNL 2019-2021 Funzioni Locali, previste per gli studenti lavoratori, essendo iscritta al primo anno di una laurea magistrale biennale. Sono un istruttore amministrativo contabile di un ente locale incardinata nei servizi demografici e svolgo una prestazione di lavoro straordinario per i decessi, recandomi a lavoro il sabato o i giorni infrasettimanali (cosiddetti ponti) o la domenica o i giorni festivi infrasettimanali, dalle 8:00 alle 12:00, secondo un calendario annuale prestabilito e condiviso con altri colleghi del settore. Non si tratta di una vera e propria reperibilità perché sono retribuita in lavoro straordinario e neanche di una turnazione in quanto non rientra nei canoni di un lavoro su turni, lavorando settimanalmente dal lunedì al venerdì. A tal fine vorrei sapere se posso non essere obbligata alla prestazione di lavoro straordinario suddetta, ai sensi del predetto art. 46, comma 5. Inoltre vorrei sapere se tale agevolazione è correlata alla concessione delle 150 ore oppure si può essere esonerati dal lavoro straordinario a prescindere dalla fruizione delle stesse, considerato che tali permessi sono concessi nel limite del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato nell’ente. Confidando in una vostra cortese risposta, porgo cordiali saluti

RISPOSTA

La contrattazione collettiva bilancia il diritto allo studio del lavoratore con le esigenze aziendali.
Per questo motivo determinate agevolazioni non sono estese alla totalità degli studenti lavoratori, ma soltanto a coloro che rientrano in particolari soglie/percentuali.
Anche l'agevolazione dell'esonero dall'obbligo di svolgere lavoro straordinario anziché lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale, non viene esteso dall'articolo 46 CCNL Funzioni locali alla totalità degli studenti lavoratori, ma soltanto al “personale di cui al presente articolo interessato ai corsi”.
Per rivendicare legittimamente l'agevolazione dell'esonero dall'obbligo di svolgere lavoro straordinario, si deve rientrare nelle seguenti categorie di studenti lavoratori: destinatari di permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare – primo comma; lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, destinatari di permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare; secondo comma - lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato che si avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, per la giornata dell'esame ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 300/1970 – comma 3.
Il quarto comma specifica poi le tipologie di corsi che consentono di ottenere permessi ed agevolazioni.
Tanto premesso e considerato, risponderò alla sua domanda: “vorrei sapere se posso non essere obbligata alla prestazione di lavoro straordinario suddetta, ai sensi del predetto art. 46, comma 5”.
Soltanto se destinataria delle 150 ore di diritto allo studio.
Restiamo a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.
Distinti saluti.

Art. 46 CCNL 2019 - 2021 Funzioni Locali. Diritto allo studio
1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post- universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post- universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

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