Licenziamento disciplinare illegittimo perché basato su immagini del sistema di videosorveglianza installato sulla pubblica via
Gentile avvocato sono un dipendente comunale spesso assenteista, quello che potremmo definire un furbetto del cartellino.
Mi chiedo se sia legittimo un licenziamento disciplinare per comportamenti del lavoratore dipendente, oggetto di registrazioni video attraverso un impianto di video sorveglianza comunale, installato sulla via pubblica per ragioni di sicurezza pubblica (non per il controllo dei lavoratori ovviamente).
Il Sindaco potrebbe utilizzare quelle immagini di una telecamera di sicurezza posizionata sulla via pubblica, per licenziarmi, laddove la ripresa video mi avesse filmato lontano dagli uffici durante l'orario di lavoro? (senza avere timbrato l'uscita con il cartellino ovviamente).
RISPOSTA
Assolutamente no; il licenziamento del dipendente sarebbe illegittimo a causa dell'illiceità del trattamento dei dati utilizzati, come stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 628 del 23 novembre 2025.
Secondo l'Autorità Garante le riprese di un sistema di videosorveglianza installato sulla pubblica via (documentazione video e fotografica) non sono utilizzabili dal Comune per irrogare il licenziamento disciplinare senza preavviso ad una dipendente, ai sensi dell'articolo 55 quater comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 (“falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente”).
Né potrebbero essere utilizzate, ai fini del licenziamento del lavoratore, le riprese video del sistema di videosorveglianza di una banca, delle poste oppure di un esercizio commerciale, che riprendono appunto un dipendente mentre passeggia, in più occasioni, durante un periodo di malattia, E' illecito utilizzare i filmati di videosorveglianza per una finalità (l’accertamento e la contestazione di condotte ritenute rilevanti sul piano disciplinare nell’ambito del rapporto di lavoro) che non può ritenersi compatibile (art. 6, par. 4, del Regolamento GDPR) con quella per cui il sistema di videosorveglianza è stato installato ovvero la tutela della sicurezza urbana.
Il trattamento di questi dati non è conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza”, oltre ad essere privo di una base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del Regolamento GDPR.
Secondo il Garante inoltre, il datore di lavoro non potrebbe svolgere attività investigative di raccolta delle immagini riprese dai vari sistemi di videosorveglianza presenti nella città, al fine di trovare i file utili a muovere una contestazione disciplinare nei confronti del dipendente, Nell'ipotesi di cui al suddetto provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, non soltanto il licenziamento per giusta causa è risultato illegittimo, ma all'ente comunale è stata irrogata una sanzione di 15.000 Euro.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.










