Criteri per il corretto inquadramento contrattuale di colf, badanti e baby sitter
Egr. avvocato, vorrei una consulenza sul corretto inquadramento contrattuale di un collaboratore domestico, colf o badante anziché baby sitter.
Quali sono i criteri per attribuire un corretto livello contrattuale, onde evitare vertenze successive e rivendicazioni economiche della badante?
Quale grado di autonomia deve avere la colf oppure un/una badante e di cosa si deve occupare principalmente?
Quali sono i nuovi compensi stabiliti dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale per il lavoro domestico, valido dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028, che fa scattare gli aumenti già dal 1° gennaio 2026?
A quanto ammontano i nuovi compensi secondo il nuovo contratto collettivo e quali sono le novità introdotte di cui il datore di lavoro dovrà tenere conto?
RISPOSTA
Secondo l'articolo 2103 del codice civile, I comma, “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Per questo motivo è bene prestare la massima attenzione al momento dell'assunzione del collaboratore domestico, affinché sia garantito il corretto inquadramento contrattuale in considerazione delle mansioni svolte e del relativo grado di autonomia. Diversamente si corre il rischio di pagare più del dovuto il collaboratore domestico oppure di soccombere al termine di un processo dinanzi al Tribunale civile – Giudice del Lavoro. Il contratto collettivo prevede quattro macrolivelli con le rispettive varianti SUPER dedicate ai collaboratori domestici che si occupano dell'assistenza diretta alla persona, come badanti e baby sitter.
Le mansioni sono prevalentemente finalizzate alla cura della casa oppure all'assistenza diretta della persona? Soltanto se sono prevalentemente finalizzata alla cura della persona, si applica il relativo inquadramento SUPER. Se si occupa allo stesso modo di entrambe le cose, deve prevalere il livello SUPER.
Di seguito due tabelle esplicative dei criteri per l'inquadramento all'interno del singolo macrolivello, con o senza la variante SUPER.
| LIVELLO | MANSIONI – GRADO AUTONOMIA | |
|---|---|---|
| DS | Assistente familiare educatore formato | |
| DS | Badanti con formazione certificata (es. OSS) che assistono persone non autosufficienti | |
| CS | Badanti che assistono persona non autosufficienti ad esempio allettate | |
| BS | Badanti che assistono anziani autosufficienti | |
| LIVELLO | MANSIONI – GRADO AUTONOMIA | |
|---|---|---|
| D | Maggiordomi, governanti, capocuochi – coordinano altri dipendenti | |
| C | Colf che si occupa di approvvigionamento della dispensa e prepara i pasti in autonomia - Cuochi | |
| B | Collaboratore con più di 12 mesi di esperienza che lavora in autonomia (ha le chiavi di casa, oltre alla pulizia lava e stira ed utilizza gli elettrodomestici) | |
| A | Collaboratore con meno di 12 mesi di esperienza (soltanto pulizie senza gestione della casa in autonomia) | |
Collaboratore con meno di 12 mesi di esperienza (soltanto pulizie senza gestione della casa in autonomia)
| LIVELLO | MANSIONI – GRADO AUTONOMIA |
|---|---|
| CS | Accudisce bambino con una disabilità |
| BS | Accudisce bambino |
Il contratto collettivo per il lavoro domestico si applica anche agli autisti personali, ai giardinieri, ai custodi di abitazione ed alle tate.
Il nuovo contratto collettivo nazionale per il lavoro domestico introduce le seguenti novità di carattere normativo:
1)permessi non retribuiti specifici per l’assistenza a familiari con disabilità, in considerazione della mancata integrale applicazione della Legge 104/1992 nel settore del lavoro domestico;
2)facoltà di usufruire di 4 mesi di congedo di maternità facoltativo non retribuito, oltre al periodo di astensione obbligatoria;
3)tutele e permessi per le lavoratrici vittime di violenza di genere;
4)formale riconoscimento dei permessi retribuiti specifici per:
a) rinnovo del permesso di soggiorno;
b) ricongiungimento familiare;
c) visite mediche documentate;
d) nascita di un figlio per i padri lavoratori.
In attesa delle tabelle ufficiali relative alla nuova retribuzione, possiamo calcolare i seguenti compensi:
| LIVELLO | Paga oraria non conviventi (euro) | Retribuzione mensile minima conviventi (euro) |
|---|---|---|
| DS | 9,95 | 1474 |
| D | 9,58 | 1404 |
| CS | 8,3 | 1193 |
| C | 7,87 | 1123 |
| BS | 7,47 | 1053 |
| B | 7,03 | 982 |
| AS | 6,6 | 913 |
| A | 5,6 | 772 |
* se il collaboratore possiede la certificazione di qualità (UNI 11766:2019) se in possesso dei requisiti formativi riconosciuti: l’indennità mensile passa da 10-11 a 30 euro
È confermata per l'anno 2026, la detrazione dei contributi per tutti i datori di lavoro domestici, entro il limite massimo di 1.549,37 euro annui, e la detrazione del 19% per persone non autosufficienti, entro il limite massimo di spesa di 2.100,00 euro (quindi detrazione massima pari al 19% di 2.100,00 euro ossia 399,00 euro).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 2103 del codice civile










