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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Patteggiamento estinto e concorso interno: il dipendente pubblico non è tenuto a dichiararlo
Egregio avvocato, sono un dipendente pubblico da 26 anni, nel 2011 dopo che già ero stato assunto da otto anni, ho avuto un patteggiamento a sola pena pecuniaria (40 giorni) poi estinto nel 2016 tramite istanza del mio avvocato e annotato sulla visura del casellario.
Adesso devo partecipare al concorso interno (progressione verticale in deroga), e nel bando c'è scritto: "non è ammesso a partecipare chi ha riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero sia stato sottoposto a misura di prevenzione".
Il mio è un delitto colposo così come dichiarato nella sentenza.
Secondo la riforma Orlando, io non vorrei dichiarare quanto accaduto allora, anche perché all'epoca dei fatti non dissi nulla all'amministrazione.
Il mio patteggiamento non rientra nei casi che non si possono non dichiarare?
In attesa di vostro riscontro porgo cordiali saluti.
RISPOSTA
Hai riportato una sentenza di applicazione pena su richiesta a 40 giorni convertiti in pena pecuniaria (pena immagino sospesa tramite la sospensione condizionale) ed in seguito hai ottenuto la riabilitazione. A norma dell’art. 28 del DPR 313/2020, l’interessato chiamato a rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’esistenza nel casellario giudiziali di iscrizioni a suo carico non è tenuto ad indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di quelle di cui all’art. 24, comma 1. Leggiamo l'articolo 28 comma 7 e l'articolo 24 comma 1 del DPR 313/2020:
"7. Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative: a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
b) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale".
"1. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. n. 179 del 2020, nella parte in cui non prevede che nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’art. 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell’ordinanza che dichiara l’estinzione del reato medesimo ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada)
a) ...
b) ...
c) ...
d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali; (lettera così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2018)"
Tra l'altro si tratta di una selezione interna, quindi non si applica in pieno il DPR 487/1994 in materia di concorsi pubblici. La sentenza del TAR Sicilia – Catania del 1° dicembre 2025, n. 3434, ha stabilito che le procedure di progressione verticale “in deroga” non sono soggette alla piena e rigida applicazione delle regole proprie dei concorsi pubblici, in particolare di quelle contenute nel Dpr 487/1994; pertanto non si applica nemmeno l'articolo 2 comma 7 del suddetto regolamento in materia di concorsi pubblici:
"7. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale".
Non devi dichiarare questo patteggiamento nella domanda di partecipazione alla selezione, a maggior ragione se consideriamo che il reato da te commesso ha natura colposa e non dolosa. A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.