Rimborso spese di viaggio badante per le commissioni ordinate dal datore di lavoro
Buongiorno, la badante che assiste mia madre a tempo pieno, regolarmente assunta, mi chiede ogni mese il rimborso dell'abbonamento o dei biglietti ordinari dell'autobus. La suddetta badante prende il bus per recarsi in zone della città per svolgere in parte commissioni per mia madre e in parte per sé.
Chiedo: tale richiesta del rimborso è legittima?
Grazie per l'attenzione.
RISPOSTA
La presente consulenza viene fornita in riferimento all'articolo 33 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla badante.
La badante non ha diritto al rimborso dell'abbonamento mensile dell'autobus, tranne che questo benefit sia stato previsto espressamente dalle parti nel contratto individuale di lavoro.
La badante, tuttavia, ogni volta che viene mandata dal datore di lavoro a fare una commissione, ha diritto al rimborso del mezzo (rimborso del singolo biglietto di andata e di ritorno).
In linea generale l'articolo 33 comma 2 del CCNL (applicabile in via analogica alla presente fattispecie) prevede che alla badante debbano essere rimborsate le eventuali spese di viaggio che ella abbia direttamente sostenuto.
Domanda molto concreta: se la badante fa l'abbonamento mensile perché ha un suo personale interesse a farlo, cosa le dovrà rimborsare il datore di lavoro per la singola commissione, ad esempio per recarsi in farmacia in quella specifica giornata?
Il solo costo del singolo biglietto, anche se questo biglietto non è stato mai acquistato, avendo fatto l'abbonamento.
Il datore di lavoro potrebbe anche risolvere la questione, prestando la sua autovettura alla badante, per lo svolgimento della singola commissione; oppure potrebbe decidere di rimborsare il costo dell'abbonamento, laddove risultasse più conveniente, in ragione della particolare frequenza delle commissioni ordinate alla badante.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.










