Penale per assunzione badante presentata dalla cooperativa per cui lavorava
Per ragioni di urgenza ho dovuto rivolgermi ad una cooperativa per assumere una badante, poiché mia moglie era stata dimessa dall'ospedale a metà febbraio, risultando non più autosufficiente. Dopo un primo tentativo con persona non idonea, ci è stata proposta una peruviana in Italia da pochi mesi. Anche se alle "prime armi", abbiamo deciso di prenderla in carico, stipulando con la cooperativa una richiesta di prestazione a domicilio.
Ci siamo immediatamente preoccupati che non ci fossero inadempienze da parte della cooperativa, chiedendo copia della registrazione del contratto presso l'INPS della badante (o ricevuta dello stesso) e copia della busta paga per verifica di versamenti dei contributi previsti per legge, sapendo che noi stessi avremmo potuto essere responsabili di eventuali inadempienze contrattuali (assunzione "in nero") nei confronti della suddetta badante mancando quei requisiti. Nonostante reiterate richieste, non ci è stata fornita alcuna prova in merito. Nel frattempo, la stessa badante si è resa conto di non disporre di un regolare contratto e di una busta paga (nonostante lavorasse presso di noi da più di due mesi), ma solo di una proposta di incarico non formalizzato con la cooperativa.
Questo ha determinato con il tempo una situazione di malcontento che ha portato l'operatrice alla decisione di chiudere il rapporto con la cooperativa rassegnando le dimissioni. In ragione di ciò ha ricevuto una bozza postuma di contratto che si è rifiutata di firmare e copia dei compensi ricevuti che coprivano per intero le prestazioni effettuate nel mese di marzo e solo circa la metà anziché l'intero importo relativo al mese di aprile.
La cooperativa ci ha allora informato che la suddetta badante, per suoi motivi personali, aveva deciso di lasciare l'incarico e suggeriva una nuova collaboratrice in alternativa.
Mia moglie non ha ovviamente gradito l'alternativa di dover ricominciare, dopo più di due mesi, con altro personale, soprattutto perché', con le citate inadempienze, la cooperativa stessa ci aveva danneggiato, favorendo indirettamente l'allontanamento di quella badante che per noi era risultata soddisfacente.
Ha quindi preso la decisione di chiudere il contratto di prestazione stipulato con la cooperativa, inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e di procedere per proprio conto all'assunzione di una nuova badante.
A questo punto, la scelta più ovvia risulterebbe l'assunzione della badante inviata dalla cooperativa già risultata soddisfacente per la moglie. Ma si pone il problema di eventuali penali da parte della cooperativa in caso di assunzione diretta di una badante che in precedenza era dipendente appunto della cooperativa che ce l'ha presentata.
I nostri quesiti sono quindi i seguenti:
1. Con le inadempienze contrattuali da parte della cooperativa che hanno favorito l'allontanamento della badante con evidente danno indiretto nei nostri confronti, può la cooperativa pretendere un risarcimento penale, qualora procedessimo alla assunzione della badante?
2. Come può la cooperativa verificare una eventuale avvenuta assunzione della badante e procedere con una richiesta risarcitoria?
Si ringrazia anticipatamente e si inviano cordiali saluti.
RISPOSTA
La risposta è no, la cooperativa non ha diritto di chiedervi una penale, in caso di assunzione della badante da parte vostra, nonostante la clausola penale prevista nel contratto, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile.
La cooperativa aveva l’obbligo, verso di voi, di fornire una badante regolarmente assunta e di occuparsi di tutti gli adempimenti contributivi e assicurativi. Non fornirvi per mesi alcuna prova del contratto, delle buste paga e dei versamenti INPS – nonostante le vostre richieste – costituisce un grave inadempimento del contratto di servizio.
La lavoratrice stessa si è resa conto di essere “in nero” e questo, unito al pagamento solo parziale di aprile, ha causato la sua decisione di dimettersi. In altre parole, è stata la cooperativa a creare la situazione che ha reso inevitabile l’addio della badante, danneggiando voi che avevate trovato una persona valida e faticherete a sostituirla. La clausola penale non può pertanto essere azionata da chi è inadempiente ed nesso di causalità è stato interrotto proprio dalla cooperativa La badante se n’è andata per colpa della cooperativa, non perché voi l’avete indotta a lasciare, salvo poi assumerla direttamente in un momento successivo.
Come può la cooperativa verificare l’avvenuta assunzione e procedere con la richiesta?
La cooperativa, per sapere che avete assunto proprio la signora Liz, dovrebbe o venirlo a sapere da qualcuno …
I dati in possesso dell'INPS relativi all'assunzione della badante non sono ovviamente consultabili da chiunque.
Potete procedere con l’assunzione diretta della signora che vi ha dato soddisfazione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1382 del codice civile










