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Il datore di lavoro non risponde dei debiti dei dipendenti in caso di atto di benestare alla cessione del quinto dello stipendio





Egr. avvocato, sono un imprenditore con oltre 100 dipendente e sempre più spesso mi capita di emettere l'atto di benestare nei confronti di una banca anziché di una società finanziaria, per la cessione volontaria del quinto dello stipendio, richiesta dal lavoratore dipendente.
La mia domanda è la seguente: sono tranquillo nel momento in cui concedo il mio benestare alla cessione volontaria del quinto dello stipendio, oppure in caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente (ad esempio per dimissioni volontarie), risponderei in solido del debito, come se fossi un garante del lavoratore?
Se così fosse, farei bene a non concedere il mio benestare alla cessione volontaria del quinto dello stipendio del lavoratore.
Resto in attesa di una consulenza, possibilmente con i riferimenti giurisprudenziali.

RISPOSTA

Escludo che il datore di lavoro possa rispondere come garante in caso di cessione volontaria del quinto dello stipendio del suo lavoratore dipendente.
Questa funzione di garanzia non è prevista dalla legge che disciplina fondamentalmente la cessione volontaria del quinto dello stipendio, ossia la legge 180/50, ma anche la giurisprudenza più recente escludo questo scenario giuridico.
Mi riferisco alla sentenza del 22 aprile 2026, n. 10720 della Corte di Cassazione, sezione III civile: il datore di lavoro (in questo caso si trattava di un ente pubblico), non può essere ritenuto responsabile per i debiti contratti dai propri dipendenti, la cui restituzione deve avvenire tramite cessione del quinto dello stipendio (nonostante l'atto di benestare).
Se il dipendente dovesse smettere di versare le rate per qualsiasi motivo, la società finanziaria non potrebbe citare in giudizio il datore di lavoro, non ricoprendo il ruolo di garante del debito. Il datore di lavoro, anche se ha dato il benestare alla cessione del credito, non riveste alcun ruolo contrattuale diretto nella concessione del finanziamento al dipendente, essendo un mero intermediario tecnico per il trasferimento delle somme.
Il debito resta sempre e soltanto a carico del lavoratore.
La società finanziaria non ha alcun titolo, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile, per far valere l'inadempimento del debitore-dipendente nei confronti del datore di lavoro.
Il rischio creditizio del lavoratore ricade esclusivamente sul soggetto che concede il prestito che appunto ricorre ad un'idonea copertura assicurativa, in caso di mancata restituzione da parte del debitore.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

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