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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Procedura comparativa riservata al personale interno non dirigenziale: non è possibile lo scorrimento della graduatoria per assumere come dirigenti gli idonei
Egr. avvocato, vorrei rivolgerle una domanda sulla procedura comparativa riservata al personale interno non dirigenziale, in possesso dei requisiti, per diventare dirigenti, come previsto dall’art. 28, comma 1-ter, del d.lgs. 165/2001, discrezionalmente utilizzabile da parte degli enti locali, sulla base di proprio regolamento interno degli uffici e dei servizi.
Le rivolgo due domande secche e resto in attesa di una sua risposta.
È possibile lo scorrimento della graduatoria? Era stato previsto un solo posto da dirigente ed il sottoscritto si è classificato in seconda posizione.
La durata della graduatoria è stata estesa a tre anni, trattandosi di una selezione all'interno di un ente locale?
RISPOSTA
La risposta è negativa per entrambe le domande, come confermato dal Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 1° giugno 2026, n. 4361, ma prima rileggiamo l'articolo 28 comma 1 ter del testo unico pubblico impiego (decreto legislativo n. 165/2001):
“1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Il giudice amministrativo rimarca la profonda differenza ontologica tra questa procedura comparativa interamente interna ed il concorso pubblico.
Non è la prima volta che accade: le procedure interne non sono integralmente equiparabili ai concorsi pubblici ordinari per il semplice fatto che a questi ultimi possono partecipare solo i soggetti già presenti nelle dotazioni organiche nella pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, sezione V, 17 luglio 2023, n. 6953). In ragione di questa sostanziale differenza, il Consiglio di Stato giunge alle seguenti conclusioni:
a)Non è possibile scorrere la graduatoria, consentendo agli idonei di diventare dirigenti. Si consideri che questa procedura deve essere programmata in modo da assicurare la copertura di gran parte dei posti da dirigente dall'esterno, con ordinario concorso pubblico.
b)L’articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001, che amplia il termine generale di validità delle graduatorie, si riferisce ai soli concorsi pubblici. Attualmente il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici degli enti locali è pari a tre anni.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.