Progressioni verticali “in deroga” cosa intendere per servizio svolto e ultime tre valutazioni della performance
Gentile avvocato, la presente richiesta di consulenza si riferisce alle progressioni verticali “in deroga”.
Chiedo di conoscere quali sono i più recenti indirizzi giurisprudenziali sulla corretta interpretazione del calcolo del servizio svolto e delle valutazioni delle performance “dell’ultimo triennio”.
Sono un funzionario amministrativo di un piccolo-medio comune; ha partecipato alla procedura per le progressioni verticali in deroga, un istruttore che non ha lavorato per un anno, a causa dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, sanzione penale accessoria di cui all'articolo 28 del codice penale.
Il periodo di interdizione temporanea dagli uffici, anziché il periodo di aspettativa volontaria per motivi personali-familiari, deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo del servizio svolto?
Come fare allora per le ultime tre valutazioni della performance?
Le progressioni devono essere effettuate nel 2026 e l'interdizione temporanea dai pubblici uffici di questo collega ha riguardato parte del 2024 e del 2025.
Grazie avvocato per i suoi preziosi chiarimenti.
RISPOSTA
Secondo il TAR Emilia-Romagna-Parma, sezione I, sentenza 22 giugno 2026, n. 347, deve essere correttamente scomputato il periodo di interdizione dai pubblici uffici dal calcolo del “servizio” svolto nelle procedure di progressione verticale.
Stesso principio anche in caso di aspettativa volontaria per motivi personali-familiari.
Ai fini delle progressioni verticali, sia in deroga che a regime ex art. 52 comma 1 bis D.Lgs. n. 165/2001, occorre calcolare soltanto il periodo di attività lavorativa effettivamente svolta e, quindi, l'arco temporale di reale prestazione del servizio; nessuno peso deve essere dato alla mera sussistenza del rapporto di lavoro dipendente, se sospeso per i più svariati motivi.
Cosa dobbiamo intendere, secondo il giudice amministrativo, per valutazioni della performance “dell’ultimo triennio”?
Cos'è allora l'ultimo triennio?
In coerenza con il contratto collettivo nazionale di lavoro per le Funzioni Locali, si deve valorizzare il criterio operativo del computo delle “ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico” (non necessariamente 2025, 2024 e 2023, considerato che siamo nel 2026).
Dobbiamo semmai categoricamente escludere che si possa partecipare alla progressione verticale con un numero di valutazioni inferiori a tre.
Attenzione: nulla impedisce di aggiungere a due valutazioni della performance recenti, una valutazione relativa ad un'annualità pregressa anche risalente nel tempo, purché sia disponibile e formalizzata regolarmente.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.










