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Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

Incompatibilità del pubblico dipendente socio di capitali





Buongiorno, abbiamo avuto modo di sentirci per altre consulenze riguardante la società a responsabilità limitata di cui io e la mia compagna/convivente siamo soci.

RISPOSTA

Ricordo bene, si trattava di consulenze in materia di incompatibilità del pubblico dipendente, in riferimento a cariche sociali che comportino poteri gestionali o di amministrazione.



La Srl ha ad oggetto il commercio di integratori alimentari/proteici etc etc. La mia compagna è socia di maggioranza del 90% delle quote, io del restante 10%.

RISPOSTA

Possiamo definire la tua compagna come un socio di capitali, ossia un socio che possiede le quote di maggioranza di una società di capitali a titolo di investimento.



Lei non ricopre altre cariche, è esclusivamente socia di capitale, infatti, lavora come docente di scuola pubblica (da quest'anno con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno).

RISPOSTA

Pertanto al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, avrà sicuramente firmato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa all'assenza di cause di incompatibilità con il pubblico impiego.



Sin da quando abbiamo costituito la società ci è stato detto che la sua mera qualità di socio (anche se di maggioranza) non costituisce in alcun modo causa di incompatibilità.

RISPOSTA

Confermo.



Inoltre, come anche da voi confermato, per l' oggetto sociale e per il nostro essere compagni/ conviventi, non si configurano conflitti di interesse.

RISPOSTA

Esatto, non sono configurabili nemmeno conflitti d'interesse potenziali.



Volevamo farvi una domanda :
In riferimento all'articolo 14 dello statuto societario è indicato che "il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione " come previsto dal codice civile all'articolo 2479 V comma, per cui il suo voto (avendo la proprietà' del 90% delle quote) è determinante per l' approvazione di qualsiasi documento (che sia il bilancio o altro) ma, questo, non incide sulla questione dell'incompatibilità? Mi confermate?

RISPOSTA

Confermo.
Non dobbiamo confondere la funzione di gestione tipica di un amministratore societario, con la funzione di indirizzo e controllo tipica dei consigli (dal consiglio comunale all'assemblea di una grande SPA) e quindi dei membri che di quell'assemblea ne fanno parte.
La tua compagna, nel momento in cui esprime il suo voto in assemblea, sta svolgendo una funzione di indirizzo (per il futuro, in caso di bilancio previsionale) e di controllo (per il passato, in caso di rendiconto di gestione) ma questa non è gestione.



Oppure, nella nostra situazione, sarebbe stato (o sarebbe) opportuno ridurre la valenza del suo voto per incrementare la mia?

RISPOSTA

Assolutamente no. Non c'è motivo di cambiare lo statuto.



Noi, se non necessario e migliorativo, lasceremmo tutto così com'è, l'importante è che, seppure il suo voto è determinante per qualsiasi decisione demandata all'assemblea, questo non vada ad intaccare la questione della incompatibilità.

RISPOSTA

Il voto è determinante ai fini della funzione di indirizzo e controllo.
Facciamo un esempio: chi amministra è il sindaco, l'assessore, ma non il consigliere comunale che approva il bilancio in assemblea. Distinguiamo l'indirizzo e controllo dalla gestione che è impedita al pubblico dipendente a tempo pieno.



Dovrebbe essere così perché di fatto lei dà il suo voto ( anche se determinante) ma non amministra e non gestisce la società, per cui, non riveste alcuna carica.

RISPOSTA

Esatto, con il suo voto fornisce un indirizzo alla gestione, controlla la gestione dell'anno precedente ai fini della quantificazione del risultato di amministrazione, ma non fa gestione, perché quella la fanno coloro che rivestono cariche societarie.



Solo quest'ultimo aspetto è importante ai fini della incompatibilità.
Giusto?
Attendiamo gentile riscontro.
Ringraziamo per la disponibilità.
Cordiali saluti

RISPOSTA

Confermo al 100%.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 2479 del codice civile
 

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