Pensionato della P.A. riceve incarico di “affiancamento operativo” in favore di un dipendente che non è neoassunto
Egr. avvocato sono un ingegnere che ha lavorato per trent'anni come funzionario tecnico in un piccolo comune, con incarico di posizione organizzativa per i lavori pubblici.
Sono andato in pensione da poche settimane e l'amministrazione mi vuole conferire un incarico di “affiancamento operativo” in favore di un dipendente che non è neoassunto, ma è un architetto che si occupava di edilizia privata ma che dal mese prossimo prenderà il mio posto ai lavori pubblici.
Le mie domande sono le seguenti:
l'incarico di “affiancamento operativo” in favore di soggetto in quiescenza è attualmente considerato legittimo?
RISPOSTA
Sì, è considerato legittimo a patto che il soggetto in quiescenza sia stato dipendente dell’amministrazione che gli conferisce l'incarico.
Questa particolare tipologia di incarico non rientra nell’ambito di applicazione del divieto di cui articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, una norma di carattere eccezionale, limitativa della possibilità di conferire incarichi di consulenze, cariche e collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, quindi non estendibile in via analogica.
Le fattispecie oggetto di divieto sono tassativamente tipizzate dal legislatore.
Incarico di “affiancamento operativo” in favore di soggetto in quiescenza può essere retribuito oppure il pensionato ha diritto soltanto al rimborso spese?
RISPOSTA
Sì, può essere retribuito, così come le parti si possono mettere d'accordo nel prevedere il solo rimborso spese.
Il pensionato incaricato può firmare i provvedimenti?
RISPOSTA
Assolutamente no.
Il pensionato non può fare il dirigente ombra del suo sostituto!
L’attività di “affiancamento operativo” del pensionato è finalizzata esclusivamente al passaggio di competenze “pratiche” per assicurare la continuità nell’azione amministrativa e preservare il bagaglio di esperienze “operative” maturate nel corso del tempo dal soggetto collocato in quiescenza.
L'incarico di “affiancamento operativo” deve essere previsto soltanto per i neoassunti oppure anche per coloro che già lavorano nell'ente, ma saranno trasferiti presso altro ufficio/area per sostituire il pensionato?
RISPOSTA
Non deve essere necessariamente rivolto ai neoassunti, ma anche a coloro che già lavoravano nell'ente, occupandosi tuttavia di altre mansioni – procedimenti.
Tutto ciò è confermato dalla Corte dei Conti, sezione regionale Toscana, deliberazione n. 166/2026/PAR del 2 settembre 2026.
Quale potrebbe essere la durata massima dell’incarico?
RISPOSTA
La durata è necessariamente temporanea; si consiglia di non oltrepassare il semestre, a maggior ragione se l'incarico è retribuito da un compenso specifico. Un incarico retribuito di durata non limitata sarebbe viziato da nullità e quindi fonte di danno erariale. La retribuzione del pensionato deve essere proporzionata alle mansioni “operative” che non possono mai diventare sostitutive rispetto al destinatario della formazione. Si consiglia di non pattuire mai un compenso superiore allo stipendio percepito dal pensionato quando era dipendente di questo ente pubblico.
All'interno di questi limiti, la configurabilità dell'incarico è rimessa all’esclusiva competenza dell’Amministrazione Pubblica.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.










