Obbligo di consegnare ai lavoratori un modello di cedolino paga, il giorno del pagamento dello stipendio.
Buongiorno,
Vi inoltro il mio quesito:
Quindici giorni fa ho concluso un contratto 4° livello commercio (40h settimanali) a tempo determinato della durata di 5 mesi decidendo io stessa di non accettare il rinnovo. Ho ricevuto il pagamento dello stipendio mese di agosto tramite bonifico ma l'azienda si rifiuta di darmi la busta paga cartacea e non ho modo di verificare ciò che mi è stato pagato perchè non rispondono nè al telefono nè alle email, inoltre temo non vogliano pagarmi il Tfr perchè ad alcuni miei ex colleghi che si sono dimessi è stato negato il Tfr in quanto l'azienda dice di essersi "riservata il diritto di pagare entro sei mesi per mancanza di liquidità". Specifico che l'azienda è solida economicamente e sta persino per quotarsi in borsa. Quali sono i termini di legge e cosa posso fare per tutelarmi?
Il CCNL commercio, servizi e terziario prevede all'articolo 127, l'obbligo del datore di lavoro di consegnare al dipendente il modello cedolino paga, al fine di evidenziare tutte le voci retributive di cui all'articolo 123 del CCNL medesimo.
Art. 127 (Modello di cedolino paga)
Le aziende dovranno consegnare ai lavoratori, il giorno fissato per il pagamento dello stipendio, un cedolino paga che sia conforme per contenuti ed intelligibilità al modello fac-simile che le Parti hanno concordato e che è allegato al presente contratto collettivo.
Art. 123 (Voci retributive)
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
- paga base nazionale;
- indennità di funzione direttive;
- scatti di anzianità di servizio maturati;
- terzi elementi provinciali ove esistessero;
- eventuali assegni ad personam.
Segnala l'inadempimento del datore di lavoro innanzitutto ai rappresentanti sindacati aziendali, in seguito all'Ispettorato del lavoro.
Fai presente al tuo datore di lavoro che se non rispetterà l'articolo 127 CCNL, sarà denunciato all'Ispettorato del lavoro. Vedrai che cambierà opinione …
Il trattamento di fine rapporto è invece regolato dall'articolo 155 del CCNL commercio. Come vedi non è previsto un termine di pagamento, quindi il TFR deve essere pagato al lavoratore contestualmente all'ultima busta paga.
Art. 155 (Trattamento di fine rapporto)
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.
Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 98, 154 e 156;
- l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 95;
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore:
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Ai sensi del precedente art. 132, i lavoratori, in possesso dei requisiti di legge previsti dalla legge 335/95, che hanno optato per l’attivazione dei versamenti sul fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a percepire gli importi previsti dal presente articolo.
Se il tuo datore di lavoro non ti verserà il TFR, contestualmente al versamento dell'ultima busta paga, avrai diritto di presentare ricorso per decreto ingiuntivo al tribunale del lavoro, al fine di ottenere un'ingiunzione di pagamento nei confronti della tua azienda.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.