Periodo di comporto, casi di esclusione dai controlli di reperibilità visita medico fiscale





Contratto collettivo: commercio - impiegata IV livello In caso di malattia per depressione sussiste l'obbligo di reperibilità del lavoratore? Che tipo di certificazione occorre produrre per poter essere esentati dall'obbligo di reperibilità?
A quanto ammonta il periodo di comporto?
Grazie
Saluti

 

RISPOSTA

 

Ai sensi dell'articolo 25 comma 1 del decreto legislativo 151/2015 e del conseguente decreto del ministro del lavoro, entrato in vigore dal gennaio 2016, la cause di esonero dall’obbligo di reperibilità relative alla visita del medico fiscale, per l'ambito del lavoro privato, sono:

-patologie gravi che richiedono terapie salvavita provate documentalmente
-stati patologici connessi ad uno stato di invalidità pari o superiore al 67%
-causa di servizio

Art. 25 d.lgs. 151/2015. Esenzioni dalla reperibilità 1. All'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati».

Relativamente al pubblico impiego, le cause di esonero sono state introdotte dal Ministro Brunetta, con decreto del 18 dicembre 2009. L’articolo 2 del suddetto decreto prevede i casi di esclusione dai controlli di reperibilità; si introduce infatti il principio dell’esclusione dall’obbligo di reperibilità nei casi in cui l’assenza per malattia sia dovuta a:

• patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
• infortuni sul lavoro;
• patologie per riconosciuta causa di servizio;
• stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Si considerano inoltre esonerati dall’obbligo di reperibilità i dipendenti pubblici nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale, per il periodo indicato nella prognosi.

Nell'ambito del lavoro privato, anche la contrattazione collettiva può prevedere per i lavoratori privati, dei casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità. Il tuo CCNL non prevede nulla di tutto questo. Riporto in seguito le norme contrattuali in materia di malattia.

Art. 101 (Malattia)
Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.


Art. 102 (Normativa)
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al successivo art. 51 il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 136 e 139 del presente contratto.
Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 154 e 155 del presente contratto.
Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 136 e 139 del presente contratto.


Art. 103 (Obblighi del lavoratore)
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore dei quali ultimi il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638, quattordicesimo comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.
In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 147 e 150 del presente contratto.


Per quanto riguarda il periodo di comporto dobbiamo fare riferimento agli articoli 104 e 110 del CCNL commercio, servizi, terziario.

Art. 104 (Periodo di comporto)
Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto dagli artt. 154 e 155 del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 110.
Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.


Art. 110 (Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio)
Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 rispettivamente dagli artt. 104 e 106 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici. I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata r.r. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione. Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 104; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.


Il periodo di comporto è pari ad un massimo di 180 giorni in un anno solare.
Trascorso il periodo di comporto, il dipendente in malattia per evitare il licenziamento, può avvalersi dell’aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio di cui all’articolo 110 del CCNL.

Ai sensi dell’articolo 110, il periodo di comporto “sarà prolungato, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata r.r. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione. Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa
”.

Periodo di comporto massimo = 180 giorni annui, prolungati a richiesta del dipendente per altri 120 giorni di aspettativa non retribuita ex articolo 110 CCNL.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca

Effettua una ricerca per categoria:

Diritto del Lavoro Separazione e divorzio Diritto Civile Diritto PenaleereditaCondominioFisco e TributiDiritto AmministrativoApprofondimenti Tematici