Diritto del lavoro - Disciplina dell'orario del lavoratore dipendente. Durata massima, riposo, pausa, straordinario, recupero orario.
Egregio Avvocato,
sono un medico in servizio preso una azienda ospedaliera. Ho un contratto di assunzione a tempo determinato (38 ore sett.) e il mio quesito è il seguente:
Nel mio reparto siamo 24 medici in organico, ma alcuni di questi, per malattie, invalidità e gravidanza, non svolgono il loro orario di lavoro.
Chi è esente solo dal servizio notturno, chi invece è assente per maternità. In sostanza quelli che rimangono devono assicurare la copertura del servizio di guardia sulle 24 ore, 7 giorni su 7, senza avere sostituzioni.
Il nostro Primario afferma che, nonostante noialtri si svolga per intero il nostro orario di servizio (164 h/mese), dobbiamo tornare in reparto anche nei giorni infrasettimanali in cui saremmo liberi, per effetto della legge brunetta che indicherebbe l'obbligo di stare tutti i giorni in ospedale.
Per entrare nello specifico e fare un esempio veritiero, se io svolgo una guardia di 12 ore giorno il sabato, e poi un'altra di 12 ore notte la domenica notte smontando il lunedi mattina, per arrivare a finire il mio orario dovrei tornare solo due volte durante la settimana, il martedi e il mercoledi mattina per 6 ore e 20 ciascuna, raggiungendo il pieno orario. Significherebbe che giovedi e venerdi mattina potrei essere libero.
Lui dice che dobbiamo chiedere il recupero orario per i giorni liberi e che non devono esserci caselle vuote nei giorni infrasettimanali, nel foglio di riepilogo dell'orario mensile.
(Le specifico che circa un anno fa sosteneva che dovessimo comunque tornare tutti i giorni, cosa che abbiamo regolarmente fatto e che ci ha portato quasi tutti ad avere oltre 300 ore di esubero orario che non vengono pagate come straordinario, nè vengono date x più di due giorni cumulativi come recupero)
Dobbiamo tornare tutti i giorni?
Oppure, siamo obbligati a chiedere il recupero orario, per i giorni in cui non siamo comandati in servizio?
Nonostante io svolga tutte le 164 ore di orario mensile e abbia qualche giorno libero, devo comunque far firmare il recupero orario per quel giorno ?
Se per questo motivo siamo costretti a fare più turni di guardia (8 volte da 12 ore l'una = 96 ore, di cui la metà di notte e quindi con riposo compensativo il giorno) mi pare ovvio che i giorni di presenza mensile siano di meno.
Lei che ne pensa?
La legge brunetta indicherebbe l'obbligo per il personale medico di stare tutti i giorni in ospedale ???!!!
Il primario racconta delle favole …
La legge Brunetta riguarda la valutazione delle performance del pubblico impiego e delle strutture amministrative pubbliche, oltre ai rapporti tra la legge e la contrattazione collettiva … non prevede norme specifiche sulla presenza del personale medico nelle aziende sanitarie pubbliche.
Sarebbe bello se il primario vi indicasse quale articolo della legge Brunetta, prevede una simile idiozia.
Cosa penso di questa storia ??? E' un abuso in piena regola che si vuole spacciare come effetto diretto ed immediato della riforma Brunetta.
Il legislatore è intervenuto in materia di regolamentazione dell'orario di lavoro, con il decreto legislativo n. 66 del 2003. Il campo di applicazione del suddetto decreto è specificato all'articolo 2.
Art. 2. Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attivita' pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.
2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, di difesa e protezione civile, nonche' degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cosi' come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuota di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli apprendisti maggiorenni.
Ai sensi dell'articolo 4 comma 2, “La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario”.
Art. 4. Durata massima dell'orario di lavoro
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unita' produttive che occupano piu' di dieci dipendenti il datore di lavoro e' tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalita' per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.
Ai sensi dell'articolo 7, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo, ogni ventiquattro ore. L'articolo 9 disciplina invece i riposi settimanali (ogni sette giorni, un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore)
Art. 7. Riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
Art. 9. Riposi settimanali
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a) le attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attivita' discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attivita' connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuita' e la regolarita' del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.
Il riposo di ventiquattro ore consecutive puo' essere fissato in un giorno diverso dalla domenica, ma deve essere comunque previsto, essendo un diritto insopprimibile del lavoratore dipendente.
Tanto premesso, le pretese del primario sono assolutamente infondate e non sono conformi al dettato normativo.
Hai scritto: “Per entrare nello specifico e fare un esempio veritiero, se io svolgo una guardia di 12 ore giorno il sabato, e poi un'altra di 12 ore notte la domenica notte smontando il lunedi mattina, per arrivare a finire il mio orario dovrei tornare solo due volte durante la settimana, il martedi e il mercoledi mattina per 6 ore e 20 ciascuna, raggiungendo il pieno orario. Significherebbe che giovedi e venerdi mattina potrei essere libero”.
Confermo e sottoscrivo in pieno quello che ha scritto. Escludo l'obbligo di tornare in servizio tutti i giorni. Né siete obbligati a chiedere il recupero orario, per i giorni in cui non siete comandati in servizio.
Al lavoratore che ha svolto l'orario di lavoro mensile di 164 ore, può essere semplicemente chiesto, se necessario, di fare lavoro straordinario retribuito, ma non in maniera sistematica, sempre nei limiti di legge (in particolare il limite massimo delle 48 ore settimanali di lavoro).
Il vostro D.G. non vuole chiedere una sostituzione delle colleghe in gravidanza per il piano di rientro regionale ??!! Problemi suoi, certamente non sarete voi a rinunciare ai vostri diritti, alle pause, ai riposi ed al rispetto degli orari di lavoro, per la buona riuscita dei suoi programmi aziendali.
In fondo, come tutti i lavoratori dipendenti pubblici avete un vostro orario di lavoro e delle garanzie previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva che devono essere rispettate dalla dirigenza.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.