Monetizzare le ferie, il dipendente non può firmare un atto di rinuncia alle ferie





Buon giorno , io avrei un quesito per Voi.
Mia moglie , che lavora come impiegato all' INPS di xxx, ad Aprile aveva fatto la domanda di mobilita' per un cambio alla pari con una collega che lavora all'INPS di xxx.
L'altro giorno e' arrivata una Lettera dall'Ufficio delle Risorse Umane di xxx, dove esprimono il parere positivo al cambio con decorrenza 01/01/2013. L'unico vincolo e' quello di avere  Ferie zero.
Il Problema e' questo.Mia moglie ha 20 giorni di ferie maturate e l'INPS dice di non poterle dare tutte  perche' sono a corto di personale.
Ieri ha avuto un incontro con la Direzione e gli hanno detto che possono arrivare massimo a 10/15 giorni e che lei , se vuole iniziare nell'altro Ufficio il 01/01/2013 dovra' firmare una lettera dove rinuncia alle Ferie maturate.
Se invece vuole fare le tutte le Ferie il Cambio slittera' ad Aprile/Maggio , ma non riescono a darLe una data precisa.
A me sembra una specie di ricatto. Il Problema e' che con la nuova legge di stabilita' non possono nemmeno pagarle le Ferie non godute.
Il mio quesito e' questo: si puo' fare qualcosa? Possono obbigare a farle rinunciare alle Ferie?

RISPOSTA

No, non si può fare, non è conforme alla legge, in particolare all'articolo 2113 del codice civile.
Le ferie sono un diritto soggettivo irrinunciabile, a maggior ragione adesso che non possono essere monetizzate.

Il diritto a riposo settimanale e ferie annuali retribuite è sancito dalla Costituzione (articolo 36, comma 3) e regolamentato dal Codice Civile (art. 2109) e dal decreto legislativo n. 66/2003.
L'articolo 2113 del codice civile, prevede la nullità di una transazione di questo tipo. Tua moglie, dopo avere firmato questa rinuncia alle ferie, entro sei mesi, potrebbe impugnarla e farla annullare dal tribunale del lavoro.
I dirigenti dell'Ufficio non sono nemmeno preparati da un punto di vista giuridico … tua moglie potrebbe dapprima firmare e poi chiedere l'annullamento della rinuncia!!!

Art. 2113 del codice civile. Rinunzie e transazioni

Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile.





Possono far slittare la mobilità per un problema loro? Se si , fino a quando puo' essere slittato questo trasferimento?

RISPOSTA

Hanno già espresso parere positivo al cambio, con decorrenza 01/01/2013. Non possono tornare sui loro passi con la giustificazione della mancata accettazione del ricatto proposto al dipendente!
La mobilità non può essere fatta slittare, in ragione della Lettera dell'Ufficio delle Risorse Umane di ____________.





La cosa che fa più arrabbiare è che la Capo team sapeva da Aprile di questa cosa e tutte le volte che le ha chiesto di avere altre ferie ha detto che non era possibile perche' molti erano in 151 o in 104 e non c'era personale
Cosa si puo' fare per essere  tutelati? In questo caso il Lavoratore è costretto a rinunciare anche ai suoi diritti

RISPOSTA

Sono un avvocato … non posso darti certi consigli, non sarebbe deontologico!
Ma questi dirigenti meritano di essere presi in giro. Meritano che il dipendente firmi la rinuncia alle ferie e, dopo avere ottenuto il trasferimento, si rivolga al tribunale del lavoro ai sensi dell'articolo 2113 del codice civile, per far annullare la rinuncia! 
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

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