Mobilità volontaria incentivata
Gentile Avvocato, una procedura di mobilità è stata aperta per un esubero iniziale dichiarato di 39 dipendenti totali (circa 13 impiegati e il resto operai),
indicando i comparti/uffici e numericamente le persone da ridurre all'interno di quel comparto (non nominativa quindi). In seguito a confronti interni e a contrattazione sindacale, la cifra è scesa a 15 esuberi di cui 3 impiegati e i rimanenti operai: è stato inoltre concordato verbalmente (nulla di firmato con i sindacati per ora) un incentivo alla mobilità che l'azienda riconoscerebbe ai dipendenti che decidano di entrare volontariamente nella procedura di mobilità. Potrebbe essere di mio interesse rientrare nella mobilità volontaria, o vorrei quantomeno avere la stessa possibilità che hanno tutti di vagliare questa opzione. Nell'ultimo incontro tra sindacati e vertici aziendali, alla comunicazione dei sindacati di potenziali volonterietà nel comparto impiegatizio, c'è stato una reazione di sorpresa da parte dei vertici che hanno però tenuto a precisare che starà comunque unilaterlamente a loro alla fine decidere se accettare o meno la candidatura volontaria conoscendo i nomi dei potenziali volontari, nomi che non sono ancora stati fatti. Il sindacato tende ad avvallare e comprendere questa posizione aziendale, che da un lato posso anche capire in ottica di funzionalità aziendale: se c'è solo 1 persona all'ufficio personale e questa va in mobilità volontaria, devono assumere 1 nuova persona per seguire l'ufficio personale? E' vero che potrebbero coprire con altra persona interna o esternalizzare in ottica di taglio dei costi che è il motivo principale della mobilità aperta. Dall'altro lato credo dovrebbe poter essere un mio diritto tanto quanto quello che viene offerto a tutti di procedere ad una mobilità volontaria: allo stesso tempo non mi posso esporre se i vertici hanno realmente poi facoltà di non accettare questa mia volontà. Il sindacato purtroppo non andrà oltre a quanto sopra, ma non ha grosse competenze legali in materia e procede molto a "buon senso" senza scendere in normativa legale: ho chiesto la certezza dell 100% che l'azienda non possa rifiutare una mobilità volontaria, ma non mi hanno saputo garantire nulle purtroppo. Vorrei capire in termini di leggitimità se alla fine è corretto che questa fantomatica "volontarietà incentivata" sia con vaglio finale della dirigenza o se possa/debba essere accettata unilaterlamente in quanto, appunto, volontaria e di mio potenziale interesse. Gradirei quindi capire a livello legale quanto puó essere tutelata o messa in essere questa mia potenziale scelta prima che venga formalizzado un'accordo quadro con il sindacato a breve. Vi ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione.
La certezza, pari al 100%, che l'azienda non possa rifiutare la domanda mobilità volontaria del dipendente, non potrebbe dartela nemmeno il Ministro Fornero in persona !!!
Se per la mobilità “ordinaria” (non quella volontaria incentivata) abbiamo dei criteri stabiliti dalla legge, in assenza di accordi sindacali (vedi articolo 5 della legge 223 del 1991), per la mobilità volontaria incentivata, è tutto rimesso all'accordo tra il datore di lavoro ed i rappresentanti sindacali.
Per quanto riguarda la mobilità “ordinaria”, i lavoratori (operai, impiegati e quadri) da collocare in mobilità vengono individuati in base ai criteri previsti dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali. In mancanza, la scelta avviene tenendo conto dei seguenti criteri:
- carichi di famiglia;
- anzianità;
- esigenze tecnico produttive ed organizzative.
La mobilità incentivata volontaria funziona diversamente: essa consiste nella manifestazione di non opposizione alla messa in mobilità, da parte del lavoratore.
La cosiddetta mobilità 'volontaria', si esplica soltanto sulla base di una disponibilità resa dal lavoratore nell'ambito di accordi sindacali di incentivazione.
Attenzione quindi … il lavoratore non dichiara
“voglio far parte della mobilità volontaria incentivata”,
ma dichiara
“non mi oppongo alla decisione del datore di lavoro di collocarmi in mobilità, in considerazione degli incentivi pattuiti con i sindacati”.
Penso che tu abbia già intuito il succo della questione giuridica …
L'ultima parola spetterà sempre al datore di lavoro, in considerazione delle esigenze aziendali e delle linee guida del Piano industriale, approvate dal consiglio di amministrazione della società.
In sintesi, il lavoratore dipendente non è titolare di un diritto soggettivo alla mobilità volontaria incentivata … la decisione definitiva spetta soltanto all'azienda.
… ed il tribunale del lavoro non potrebbe entrare nel merito delle scelte imprenditoriali !!!
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
MODELLO PROPOSTA DI DIMISSIONI INCENTIVATE, ADESIONE DIPENDENTE, ACCETTAZIONE DATORE DI LAVORO
OGGETTO: PROPOSTA DI DIMISSIONI INCENTIVATE
La presente proposta di dimissioni incentivate, per significarLe quanto segue:
1)premesso che in azienda sussiste attualmente una situazione di esubero di personale per numero unità ….................
2)è intenzione del datore di lavoro agevolare l'esodo volontario del dipendente, con la presente proposta di dimissioni incentivate, nonostante la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari per procedere con il licenziamento individuale/collettivo.
Tanto premesso e ritenuto
si propone al dipendente di inviare con (raccomandata, pec, mail etc etc) presso la sede dell'azienda in _________________ via _______________, l'allegato modulo di adesione alla presente proposta di dimissioni incentivate (allegato 1), debitamente firmato e compilato, entro il termine perentorio del xx/xx/xxxx, con l'espresso avvertimento che il datore di lavoro si riserverà comunque di accettare la suddetta adesione entro il xx/xx/xxxx.
A fini di trasparenza aziendale, si espongono i criteri di determinazione dell'incentivo alle dimissioni, così come determinate in sede di accordo con le O.O.S.S. E con i R.S.A. del xx/xx/xxxx ______________________________.
Nel caso “de quo”, l'incentivo proposto al dipendente Tizio pertanto, è pari a ___________.
Distinti saluti.
Adesione dimissioni incentivate con esplicita rinuncia all'impugnazione del recesso ed a qualunque pretesa connessa al rapporto di lavoro.
Il sottoscritto Tizio preso atto del contenuto della proposta di dimissioni incentivate del xx/xx/xxxx, in risposta a quanto proposto dal datore di lavoro
dichiara quanto segue
comunica formale adesione alla proposta di dimissioni incentivate, con l'espressa rinuncia ad impugnare il presente atto, oltre a qualunque pretesa connessa al rapporto di lavoro.
Dichiara di conoscere l'articolo 2113 del codice civile e di rinunciare ai diritti elencati in tale norma.
Art. 2113 del codice civile. Rinunzie e transazioni
Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Si resta in attesa dell'accettazione delle presenti dimissioni incentivate. Tale accettazione sarà sottoscritta per presa visione dal sottoscritto dipendente, in sede sindacale, presso la sede della (indicare il sindacato) in ___________ via ______________.
Distinti saluti.
FIRMA
ACCETTAZIONE DIMISSIONI INCENTIVATE IN SEDE SINDACALE.
Sono qui presenti presso la sede della (sindacato)
1.il __________________
2.il dipendente Tizio
3.il rappresentante della UIL-CISL etc etc
Il datore di lavoro accetta le dimissioni incentivate del dipendente in data xx/xx/xxxx.
FIRMA DATORE DI LAVORO
Il dipendente sottoscrive per presa visione il presente atto di accettazione
FIRMA DIPENDENTE
Il sindacalista dichiara che le dimissioni sono state convalidate in sede sindacale e pertanto, ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 18 del 2012 avente ad oggetto la riforma del lavoro del 2012, non risultano applicabili alla presente fattispecie, gli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge 92/2012 (riforma Fornero) commi 16 – 22 (convalida delle dimissioni presso la Direzione territoriale del lavoro ovvero sottoscrizione del dipendente della ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 21 della legge 264 del 1949).
FIRMA SINDACALISTA
Fonti:
- LEGGE 23 luglio 1991, n. 223 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.
- Art. 2113 del codice civile
- Circolare del Ministero del lavoro n. 18 del 2012
- LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
- LEGGE 29 aprile 1949, n. 264 Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.