Indennità di disoccupazione provvisoria in attesa sentenza dimissioni giusta causa





Salve, mi sono dimesso per giusta causa, per i motivi di seguito elencati: nonostante sia stato assunto come impiegato, la mia azienda per punizione mi ha messo rilegato da solo a fare l imbustamento, mansione non consona alla mia qualifica.
Dopo un periodo di malattia, ovvero ansia e depressione per quello accaduto, mi sono dimesso per giusta causa, adducendo i motivi indicati ( demansionamento, mobbing etcc.)
Ho fatto causa alla azienda, e ho ricevuto l indennita' di disoccupazione, in attesa di giudizio finale.
L inps pero' nella fase di accoglimento dell istanza non dice che l indennita' e' provvisoria fino alla comunicazione dell esito della controversia con il datore di lavoro. La circolare dell inps 163/2003 asserisce che " in attesa di un adeguamento della modulistica, l’operatore INPS che riceve la domanda dovrà avvisare il lavoratore che il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione sarà provvisorio fino alla comunicazione dell’esito della controversia con il datore di lavoro".
Se cio' non e' avvenuto significa che anche se il giudice non ammette la " giusta causa ", non devo tornare i soldi all ' Inps ? Entro quale data l inps puo' richiedere i soldi indietro ? Ovvero quando sono i termini di prescrizioni ? Ho speranza di vincere la giusta causa ? Grazie



RISPOSTA



Premesso che si tratta di un'ipotesi di dimissioni per giusta causa, come puoi vedere esaminando la circolare INPS 163 del 2003 (modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative), nel malaugurato caso in cui il tribunale del lavoro adito non dovesse ritenere sussistente la giusta causa del tuo licenziamento, dovresti restituire con gli interessi (tasso di interesse legale) le indennità percepite fino a quel momento.

E' scritto chiaramente nell'ultima parte della circolare citata nella tua mail.

“Laddove l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si dovrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione”.

http://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%20163%20del%2020-10-2003.htm

L'INPS avrebbe dieci anni di tempo per chiedere il rimborso ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile.

Hai un'alta probabilità di vincere il processo del lavoro.

Cordiali saluti.



Dimissioni giusta causa demansionamento mobbing necessaria vertenza al giudice del lavoro





Buongiorno, sono un dipendente bancario e vi contatto per sapere se le dimissioni per giusta causa (per demansionamento e mobbing) presuppongono obbligatoriamente un conseguente procedimento legale per dimostrare la giusta causa e per avere diritto all'indennità di disoccupazione.

Se può essere utile a capire l'entità della situazione, vi allego una relazione medico legale.

Grazie e a presto.



RISPOSTA



Ai fini del sorgere del diritto all'indennità di disoccupazione, certamente sì.
L'ente pubblico erogatore infatti, non procede al versamento dell'indennità, se il dipendente non ha notificato al datore di lavoro, il ricorso al tribunale del lavoro per demansionamento, ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile e per mobbing.
Non solo …
Nel malaugurato caso in cui il tribunale del lavoro adito non dovesse ritenere sussistente la giusta causa delle tue dimissioni, dovresti restituire con gli interessi (tasso di interesse legale) le indennità percepite fino a quel momento.

E' scritto chiaramente nell'ultima parte della seguente circolare.

“Laddove l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si dovrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione”.

http://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%20163%20del%2020-10-2003.htm

L'INPS avrebbe dieci anni di tempo per chiedere il rimborso ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile.

La circolare INPS n. 163 del 2003 dell’Inps ha chiarito che si considerano “per giusta causa” le dimissioni determinate dai seguenti eventi:

- dal mancato pagamento della retribuzione;
- dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- dal cosiddetto mobbing, ossia di crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (spesso, tra l’altro, tali comportamenti consistono in molestie sessuali o “demansionamento”, già previsti come giusta causa di dimissioni);
-  dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
- dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999);
- dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n.5977/1985). 

Ai fini dell'esonero dal versamento dell'indennità di mancato preavviso di dimissioni, a favore del datore di lavoro, non è invece necessario attivare un processo dinanzi al tribunale del lavoro.

A decorrere dal 18.7.2012, l'efficacia delle dimissioni, incluse quelle per giusta causa, è condizionata all'esperimento dell'apposita procedura di convalida ovvero dell'inerzia del lavoratore protrattasi per oltre 7 giorni dopo che questi abbia ricevuto l'invito rivoltogli dall'ex datore di lavoro a convalidarle (art. 4, co. 17, L. 28.6.2012, n. 92). La convalida deve effettuata in via alternativa con le seguenti modalità :
1) presso la DTL (direzione territoriale del lavoro) o il CPI territorialmente competenti (art. 4, co. 17, L. 28.6.2012, n. 92);
2) presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (art. 4, co. 17, L. 28.6.2012, n. 92);
3) tramite la sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro(art. 4, co. 18, L. 28.6.2012, n. 92);
4) tramite ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore individuate con apposito decreto del Ministro del lavoro (art. 4, co. 18, L. 28.6.2012, n. 92).

Tanto premesso, il datore di lavoro rinuncerebbe all'indennità di mancato preavviso di dimissioni, già in sede di convalida delle stesse; a tal fine, la presentazione del ricorso al tribunale del lavoro non è necessaria.
E' necessaria invece ai fini dell'indennità di disoccupazione.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

 

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