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AGGIORNAMENTO AL COLLEGATO LAVORO 2025: IL DIPENDENTE LICENZIATO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA NON HA DIRITTO ALLA NASPI

L'articolo 19 del Collegato Lavoro (Legge 13 dicembre 2024 n. 203) ha escluso il diritto di percepire la NASPI in favore del dipendente licenziato per assenza ingiustificata.
L'articolo 19 del Collegato Lavoro ha aggiunto all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il seguente comma 7-bis:

«7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».

In caso di assenza ingiustificata del dipendente, il datore di lavoro può considerare il contratto risolto per volontà implicita del lavoratore, senza dover porre in essere la procedura telematica prevista per le dimissioni; ferma restando la notifica della risoluzione del contratto di lavoro all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, per una verifica della legittimità della procedura. Così facendo si pone ufficialmente fine ad abusi e comportamenti scorretti da parte di lavoratori e datori di lavoro. E' fatta salva la facoltà per il lavoratore di giustificare l’assenza dimostrando cause di forza maggiore ovvero a causa della responsabilità al datore di lavoro.
Il datore di lavoro potrà più agevolmente trattenere l’indennità di mancato preavviso sulle competenze residue e non sarà tenuto a versare alcun contributo per il licenziamento per giusta causa.

 

3 Consulenze:

1- Dimissioni del dipendente durante il periodo di cassa integrazione





Buongiorno, la ditta (una Spa) in cui lavoro ha attivato una procedura di cassa integrazione per cessazione attività, al momento 'volontaria', è stato nominato dalla assemblea dei soci il liquidatore (è anche pendente in tribunale una richiesta di fallimento). Io sono stato messo in CIGS a zero ore x 12 mesi dal 15 settembre. Ho due quesiti: - se la ditta liquidasse - volontariamente o x fallimento - e mi licenziasse, mi sarebbe comunque dovuta indennità di preavviso oppure no essendo io in CIGS a zero ore ?
Nel caso dovuta, su quale base di stipendio mensile verrebbe calcolata?
- nel caso trovassi altra occupazione e mi licenziassi io, devo dare comunque il preavviso e nel caso non lo facessi quanto l'azienda potrebbe trattenermi dalle mie competenze, sempre considerato che sono in CIGS a zero ore ? Grazie



RISPOSTA



In caso di dimissioni volontarie del dipendente in cassa integrazione a zero ore, il lavoratore non è tenuto a rispettare il periodo di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva.
Riflettiamo un attimo sulla funzione del periodo di preavviso di dimissioni.

Il periodo di preavviso consiste in un numero di giorni in cui il dipendente continua a lavorare dopo aver presentato le dimissioni; secondo quanto prevede l’art.2118 del Codice civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità. Il preavviso ha come finalità quella di dare al lavoratore licenziato-dimissionario il tempo per trovare un altro impiego e all'imprenditore, in caso di dimissioni del dipendente, di sostituirlo con un altro lavoratore.
… ma se il lavoratore è in cassa integrazione a zero ore, non sussiste più la stessa funzione del periodo di preavviso !
Vi è un precedente in giurisprudenza, anche se piuttosto lontano nel tempo:

“Durante i periodi di sospensione dal rapporto per intervento della Cassa integrazione, il dipendente ha facoltà di rassegnare le dimissioni, senza rispettare il periodo di preavviso” (sentenza del Pretore Firenze 11 marzo 1988).

Per quanto riguarda il preavviso di licenziamento invece ?
Il licenziamento del lavoratore è possibile anche durante il periodo di cassa integrazione, ma solo per una causa dipendente dal suo comportamento scorretto (cosiddetto licenziamento per “giusta causa”) e non per ragioni dipendenti dall'azienda (cosiddetto licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”), la quale avrebbe dovuto procedere a licenziamento collettivo, anziché ricorrere alla cassa integrazione.
Poiché sei in cassa integrazione a zero ore, non vedo quale comportamento scorretto tu possa adottare nei confronti dell'azienda, quindi non vedo come potresti essere licenziato durante il periodo di cassa integrazione a zero ore.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2- Dimissioni dipendente in CIG assenza di giusta causa, dipendente in CIG non deve rispettare preavviso di dimissioni





Salve. Lavoro con un contratto full time per un Bar/Pub chiuso da ottobre per via delle restrizioni anti Covid-19.
La chiusura dell'attività è stata volontaria da parte del proprietario e noi dipendenti siamo stati messi in CIG inizialmente da marzo a giugno 2020, salvo poi rientrare a lavoro fino al 25 ottobre che siamo stati nuovamente messi in CIG.
Oltre alle difficoltà nel percepire regolarmente la CIG (ritardi dell'INPS ed errori in istruttoria del consulente del lavoro responsabile delle pratiche) ad oggi non abbiamo idea di quando realmente verremo reintegrati in servizio e quando riaprirà l'attività.
In questa situazione sono obbligato a dover rispettare l'obbligo contrattuale o esiste la possibilità di presentare le mie dimissioni senza giustificazione e percepire l'indennità di disoccupazione?
Grazie

 

RISPOSTA

 

Secondo quanto previsto dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 6437/2020, non spetta l’indennità di disoccupazione Naspi al lavoratore che si licenzia perché il datore di lavoro non corrisponde gli stipendi se il dipendente ha avuto accesso alla Cig (cassa integrazione guadagni). La fruizione degli ammortizzatori sociali esclude ogni facoltà di dimissioni per giusta causa, non essendo ravvisabile alcuna condotta sanzionabile da parte del datore di lavoro che si sia prontamente attivato per presentare domanda di Cig in favore dei propri lavoratori dipendenti.

Discorso diverso relativamente all'obbligo di preavviso di dimissioni durante i periodi di sospensione dell'attività aziendale per intervento della Cassa integrazione: durante i periodi di sospensione dal rapporto per intervento della Cassa integrazione, il dipendente dimissionario non è tenuto a rispettare il preavviso contrattualmente stabilito, come precisato dalla sentenza del Pretore di Firenze del 11 marzo 1988.
Hai facoltà di dimetterti senza dover rispettare il preavviso di dimissioni di cui all'articolo 2118 del codice civile (Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità), tuttavia trattandosi di dimissioni volontarie in assenza di giusta causa, non avrai diritto di accedere alla NASPI.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

3 - Assenza volontaria per licenziamento giusta causa e diritto alla naspi





Buongiorno, lavoro nel settore del turismo, in hotel, e faccio la governante. Ho un contratto indeterminato full-time dal 2009. Iniziando dal 2015 chiedo ogni anno la trasformazione del tempo pieno in tempo parziale orizzontale con decorrenza dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Quest'anno l'azienda non risponde alle mie email per il prolungamento del part-time e per me non è possibile ritornare a fare 8 ore per motivi familiari.
Se dal 01 gennaio 2023 non mi presento più al lavoro cosa succede?

RISPOSTA

Si tratterebbe di un'assenza ingiustificata, pertanto previa contestazione tramite pec oppure raccomandata a/r, l'azienda aprirebbe un procedimento disciplinare nei tuoi confronti, per giungere al licenziamento per giusta causa.



L'azienda mi licenzia?

RISPOSTA

Ovviamente sì, ti licenzierebbe per giusta causa.
Si fa riferimento alla giusta causa nell’art. 2119 del codice civile: le parti possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato senza necessità di preavviso qualora si verifichi, una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto medesimo.



Non vorrei dare le dimissioni in quanto perderei il diritto di prendere la Naspi. Grazie

RISPOSTA

In caso di dimissioni volontarie non avresti diritto alla NASPI.
In caso di licenziamento per giusta causa, il lavoratore ha diritto alla NASPI, ma attenzione ad alcune sentenze dei tribunali del lavoro, come la sentenza del Tribunale di Udine del 27 maggio 2022: “se nel comportamento delle parti contraenti si ravvisa la volontà, anche reciproca, di non dar più seguito al rapporto di lavoro, tale fattispecie può essere equiparata alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per dimissioni fatti concludenti, senza che il lavoratore possa fruire della Naspi”.
Il caso di cui alla sentenza di Udine riguardava un dipendente che si era volontariamente assentato al fine di ottenere un licenziamento strategico per giusta causa e percepire la NASPI.
La dipendente (aiuto cuoca) si era assentata strategicamente da oltre sei mesi senza rispondere ad alcuna diffida del datore di lavoro.
Qual è il principio della suddetta sentenza di Udine ? se nel comportamento delle parti contraenti si ravvisa la volontà, ancorché reciproca, di cessare il rapporto di lavoro, tutto ciò può essere equiparato alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore possa maturare il diritto alla Naspi.
In tutti gli altri casi, spetta la naspi in caso di assenza ingiustificata.
Secondo il tribunale di Udine, ”pur in difetto di una corretta formalizzazione delle dimissioni, è agevole ravvisare nel comportamento concretamente tenuto dalle parti, l’una nei confronti dell’altra, la sintomatica manifestazione di una reciproca e convergente volontà – pur se sorretta da motivi diversi – di non dare più seguito al contratto di lavoro, determinandone così la risoluzione per fatti concludenti”.
IN SINTESI
Ti spetta la NASPI, tuttavia c'è il rischio che l'INPS possa negartela nel caso in cui interpretasse la tua assenza ingiustificata, come un comportamento fraudolentemente posto in essere per eludere le dimissioni volontarie ed ottenere appunto la NASPI.
Inoltre, trattandosi di licenziamento per giusta causa per assenza ingiustificata, il datore di lavoro procederà alla trattenuta del mancato preavviso dal tuo TFR.
Molto concretamente, sarebbe più opportuno farsi licenziare per motivi disciplinari differenti dall'assenza ingiustificata, ad esempio a causa di un alterco particolarmente acceso con un collega oppure con il datore di lavoro.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

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