Trasformazione co.co.pro. in contratti a tutele crescenti





Salve, sono un lavoratore co co pro con contratti a progetto stipulati dal marzo dello scorso anno e rinnovati ogni 3 mesi. Nel 2015 mi hanno fatto delle proroghe di cui l'ultima fatta e firmata il 10 giugno con decorrenza dal 1 luglio al 30 settembre. Faccio presente che dal 10 febbraio lavoro per un progetto diverso da quello menzionato nel contratto stipulato a inizio anno. Dopo aver concordato per email il periodo di ferie mi chiamano dalla ditta dicendomi che un decreto emesso dal governo impedisce di usare il contratto in corso e che bisogna chiuderlo per poi aprirene uno a tempo determinato per due mesi per arrivare al 30 settembre.
Se mi oppongo cosa vado in contro? Posso chiedere di aspettare il 30 settembre? Come mi devo muovere? Grazie mille.



RISPOSTA



Probabilmente sei già al corrente che il jobs act ha dato un colpo di spugna ai contratti a progetto.
A seguito del decreto delegato numero 81 del 2015 (articolo 52) in materia di riordino dei contratti è stato previsto che

-i co.co.pro. in vigore con scadenza 2015, saranno efficaci fino alla naturale scadenza ma non potranno essere rinnovati.
-I co.co.pro. in vigore in scadenza nel 2016, al primo gennaio 2016 si trasformeranno in contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
-Dal primo gennaio 2016, ci sarà il divieto assoluto di stipulare co.co.pro., salvo eccezioni tassativamente previste dalla legge di riforma del mercato del lavoro:

- collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

- collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;

- attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

- prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Tanto premesso, non possono rinnovare il contratto di collaborazione, ma possono assumerti con altre forme contrattuali, come il contratto a tempo determinato.
Se ti opponi ?
Non ti rinnoveranno il co.co.pro., non potendolo fare per legge, e non ti assumeranno più con alcuna formula contrattuale. Cesserai di lavorare per questa azienda.
Non penso che tu abbia interesse ad opporti …

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

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