Diritto alla nuova NASPI
Buongiorno,
Avrei una domanda in ambito lavorativo.
Attualmente lavoro con contratto a tempo indeterminato dal 1 settembre 2014. In caso di licenziamento, ho diritto a percepire la disoccupazione?
Per info; ho lavorato 4 anni in Spagna (da settembre 2008 a settembre 2012), ho lavorato 3 mesi con contratto cocopro da. Maggio a luglio 2013.
Mi faccia sapere il corrispettivo da pagare.
Ringrazio anticipatamente
Confermo il tuo diritto, in caso di stato di disoccupazione, alla NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), ossia l'indennità di disoccupazione, così come denominata e disciplinata dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
A conferma della presente consulenza, vorrei citare la circolare 94/2015 dell'INPS.
Quali sono i destinatari della NASpI ?
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi – come già disposto dalla legge n. 92 del 2012 - gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Le disposizioni relative alla NASpI non si applicano nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.
In merito si chiarisce che la NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano:
1. per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate:
-dal mancato pagamento della retribuzione;
-dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
-dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
-dal c.d. mobbing;
-dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art.2112 co.4 codice civile);
-dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;
-dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
2. durante il periodo tutelato di maternità ex art.55 del D.Lgs. n.151 del 2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).
Infine vorrei precisare che ai fini del diritto alla NASpI, non possiamo prendere in considerazione i contributi versati all'estero.
Ad ogni modo, il periodo da lavoratore dipendente subordinato, in Italia, è sufficiente per far sorgere il tuo diritto all'indennità, in caso di stato di disoccupazione involontario.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.