Divieto di concorrenza per 5 anni art. 2557 del codice civile
Sono stato presidente del Cda di una Srl di cui ero anche socio fondatore. Il mio ruolo, oltre al Cda era soprattutto operativo.La società faceva e fa ancora, servizi e consulenza nell'ambito della progettazione meccanica. La società era composta da 5 soci e io detenevo il 25% della quota di capitale. Dopo 10 anni, al 30/11/2014 sono uscito dalla società tramite accordo fatto tramite un notaio, quindi già registrato e valido.Non ho firmato alcun accordo di riservatezza o patto di non concorrenza con la mia ex società.Sia quando ero socio della società che attualmente, sono un ingegnere professionista e fatturo con partita iva.Mi stanno contattando i clienti che seguivo quando ero in società e mi chiedono di lavorare direttamente per loro evitando di passare tramite la società.
Posso farlo o vi sono vincoli legali che mi impediscono di andare direttamente?Spero di essermi spiegato.Saluto
Ci sono vincoli legali e sono previsti dall'articolo 2557 del codice civile; per cinque anni dall'uscita dalla SRL non potrai porre in essere un'attività concretamente idonea a sviare la clientela della SRL. In concreto, non puoi contattare i clienti della SRL, si tratterebbe di concorrenza sleale ai sensi della norma seguente.
Art. 2557 del codice civile. Divieto di concorrenza.
Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento .
Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.
La Corte di Cassazione, con sentenza 6169 del 2003, ha stabilito che il divieto di concorrenza per 5 anni ex art. 2557 del codice civile non si applica al socio receduto di una società di persone, a meno che non sia stato concordato diversamente tra i soci stessi.
Ma nel tuo caso, si tratta di una società di capitali, ossia di una SRL e soprattutto tu era un socio fondatore con ruolo operativo, quindi l'applicabilità del divieto quinquennale di sviare la clientela della SRL è perfettamente sussistente nel tuo caso.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.