Attribuzioni mansioni superiori agente della Polizia Locale cat. C1





Spett.li avvocati, vorrei sottoporre alla Vs. cortese attenzione un quesito relativo alla mia posizione professionale. Sono un agente della Polizia Locale (cat. C1), assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 01/09/2009, dopo quasi 2 anni di contratto a tempo determinato. Nel mese di Agosto 2009 ebbi a sostituire il responsabile del servizio area vigilanza (assente per ferie) fino al 31/08/2010 con la motivazione di essere l’unica in possesso di laurea all’interno del Comando di appartenenza. In data 01.09.2009 venni nominata responsabile dell’area di vigilanza (cat. D1) attraverso il conferimento dell’incarico di mansioni superiori fino al 28.02.2010 in quanto il precedente responsabile venne posto in pensione. Tale nomina mi è stata prorogata per ulteriori sei mesi fino alla data del 31.08.2010 nelle more dell’espletamento del concorso per la copertura del posto vacante. Premesso che le procedure concorsuali non sono state portate a compimento entro l’anno (come normativa prevede), in data 01/09/2010 la nomina di responsabile dell’area vigilanza mi è stata prorogata per ulteriori 60 giorni fino al 30/10/2010, nelle more della valutazione delle domande di mobilità volontaria giunte presso l’Ente. La mia domanda è:

1) Tale procedura è regolare?;

2) Posso vantare la categoria D avendo ricoperto l’incarico di mansioni superiori per oltre 1 anno (circa 15 mesi)

3) Ho qualche diritto da vantare?.

Sicuri di una Vostra cortese ed esauriente risposta porgo i miei più cordiali e sinceri saluti, attendendo consigli in merito.



RISPOSTA



La fattispecie “de quo” deve essere analizzata, in considerazione della peculiarità giuridica, relativa alla natura pubblica del rapporto di lavoro in questione.
L’articolo 2103 del codice civile, nella parte relativa al diritto all’assegnazione definitiva delle mansioni superiori svolte dal lavoratore, risulta inapplicabile al tuo rapporto di lavoro pubblico; leggiamo la norma in questione.

Articolo 2103 del codice civile - Mansioni del lavoratore.

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario e' nullo.


Tanto premesso, hai diritto al trattamento economico corrispondente all’incarico che ti è stato conferito, relativamente ai suddetti 15 mesi, in considerazione delle mansioni “superiori” che hai svolto, a seguito di ordine di servizio del tuo datore di lavoro.

Non hai invece diritto all’assegnazione definitiva alla categoria D, posizione economica D1, in quanto l’articolo 2103 c.c. non è applicabile, per quanto riguarda questo particolare aspetto, al pubblico impiego.
Nell’ambito dei rapporti di lavoro presso la Pubblica Amministrazione, le progressioni orizzontali o verticali devono avvenire a seguito di procedura concorsuale, in considerazione dei titoli e dell’anzianità di servizio dei lavoratori che hanno presentato la domanda, nei termini previsti dal relativo bando; tutto ciò in ossequio al principio generale per cui “agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”, previsto dall’ultimo comma dell’articolo 97 della nostra Carta Costituzionale. Tale principio è interpretato dalla giurisprudenza in modo estensivo, per cui il principio del concorso vige non soltanto in caso di prima assunzione presso una P.A., ma anche nell’eventualità di progressioni verticali o orizzontali del lavoratore dipendente.

Ragionando diversamente, il direttore di un ufficio della P.A. potrebbe far transitare nella categoria/posizione economica superiore, i suoi collaboratori/”amici”, semplicemente, assegnandoli temporaneamente, per oltre tre mesi, a mansioni superiori, in violazione dell’articolo 97, ultimo comma della Costituzione.

Per quanto riguarda la regolarità della procedura di conferimento dell’incarico, non sussistono vizi procedurali o irregolarità sostanziali.

L’ordine di servizio con cui ti è stato conferito l’incarico, è stato regolarmente notificato all’interessato in forma scritta, ed è congruamente motivato; ti sono state conferite della mansioni “superiori”, in ragione del tuo titolo di studio e di particolari contingenze dell’ufficio.

Hai scritto: “le procedure concorsuali non sono state portate a compimento entro un anno, come previsto dalla normativa”. Ad ogni modo, il datore di lavoro risponderà eventualmente, di questa violazione, dinanzi alla Corte dei Conti, nel caso in cui dovesse configurarsi un ipotesi di danno erariale o di responsabilità amministrativa del dirigente responsabile dell’ufficio concorsi ed assunzioni; la suddetta violazione riguarda i rapporti tra il tuo datore di lavoro/P.A. e lo Stato, in quanto persona giuridica, e non la relazione giuridica che intercorre tra la P.A. e il dipendente pubblico. Non hai titolo giuridico per chiedere un risarcimento dei danni, in considerazione della suddetta violazione.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

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