Esternalizzazione servizio tramite appalto cambio mansioni dipendente





Salve,una dipendente di circa 50 anni, assunta in data 01/10/1983 in qualità di ausiliaria specializzata stiratrice, categoria A, ruolo tecnico presso un'azienda sanitaria , alla chiusura della lavanderia passata in appalto nel 2015 viene adibita senza alcun ordine scritto o conversione in OS (operatore Sanitario ), ruolo sanitario senza averne le necessarie competenze.
Può eventualmente rifiutarsi di svolgere questa nuova mansione a lei non consona.
Grazie



RISPOSTA



Non è assolutamente legale. In assenza di alcun ordine scritto, la dipendente doveva essere esternalizzata, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, quindi passare alle dipendenze della società appaltatrice, fino al termine del contratto di appalto.

La norma di cui all'articolo 2112 del codice civile, in materia di cessione di ramo di azienda, risulta applicabile anche nel pubblico impiego (mi pare di capire che la dipendente lavori per una ASL).

In particolare, vorrei riportare i passaggi più importanti della norma del codice civile, in materia di cessione di azienda:

a) In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

b) Il cessionario-appaltatore è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario.

c) Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui il datore di lavoro dovesse decidere di non esternalizzare la dipendente, dovrà

a) emettere ordine di servizio con la la promuove alla categoria B, visto che non mi risulta che ci possa essere un OSS di categoria A

b) preveda un corso di formazione per OSS

c) preveda un periodo di affiancamento tutoraggio nei confronti della dipendente

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Art. 2112 del codice civile. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

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