Portiere del condomino non consegna avviso di convocazione tribunale
buona sera abito in un condominio che ha tre portieri che si alternano nei seguenti orari: dal lunedi al venerdi 8.00/13.00 - 16/20 il sabato 10/14 tutte le notti dalle 22 alle 6 del mattino.
Orbene un sabato mattina alle 10.10 viene notificato al portiere diurno, e autorizzato alla ricezione di tutta la corrispondenza e atti, un invito a comparire al sottoscritto, con la dicitura URGENTISSIMO, come teste ad un udienza penale del lunedì successivo. Tale udienza era scritta in grassetto ed a caratteri grandi, quindi perfettamente leggibile Il portiere diurno, pur incontrandomi nell'androne del palazzo, non mi consegna alcunchè, il portiere notturno del sabato neppure, soltanto quello della domenica sera mi recapita tale invito. Io ho rischiato di non sapere nulla di questa udienza e avrei rischiato una sanzione pecuniaria o addirittura l'accompagnamento e inoltre mi sono agitato visto che non sapevo di cosa si trattasse ne potevo chiedere a qualche amico avvocato qualche informazione visto che era domenica sera.
Ho trovato la cosa molto grave e volevo sapere se per tali inadempienze il portiere poteva essere licenziato, sanzionato o cosa si può fare per richiamarlo ai suoi doveri. Naturalmente ho avvisato l'amministratore.
RISPOSTA
La risposta al tuo quesito è contenuta nel contratto collettivo nazionale applicabile ai portieri. Ecco il relativo link:
https://www.cisal.org/images/documenti/CCNL/CCNL-CONFEDILIZIA-CISAL-2013.pdf
Ti invito a leggere gli articoli 122 e seguenti del contratto collettivo, in materia di procedimento disciplinare; tale procedimento dovrebbe essere attivato dall'amministratore di condominio. A mio parere, la sanzione più congrua è quella della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 5, sanzione a carico del portiere che era in servizio al momento del ricevimento della convocazione in tribunale.
Il portiere che invece ha trattenuto l'avviso (ma non lo ha ricevuto) dovrebbe ricevere un semplice rimprovero scritto dall'amministratore.
Occorre scrivere all'amministratore, chiedendo di attivare il procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 123 del contratto collettivo nazionale che rinvia all'articolo 7 dello statuto dei lavoratori.
L'amministratore procederà con contestazione scritta ai due portieri; essi saranno ascoltati dall'amministratore, in presenza di un avvocato difensore ovvero del sindacalista, dopo di che l'amministratore deciderà la sanzione congrua da attribuire agli stessi.
Art. 7 dello statuto dei lavoratori. Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Diciamo che la procedura si attiva con una tua richiesta scritta all'amministratore, di attivare il procedimento disciplinare.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.