Accordo per la dilazione del pagamento del TFR





Buongiorno, Cortesemente avrei bisogno di informazioni urgenti sulla liquidazione del Tfr. Lavoravo da 27 anni presso un’azienda privata sotto i 15 dipendenti metalmeccanico/artigiani. Sono stato licenziato il 21 maggio scorso.
Il 23 luglio dovrei tornare dal mio ex datore di lavoro per il tfr. Il mio ex datore di lavoro mi ha già anticipato a voce (in malomodo) che non riuscirà a liquidarmi tutto il tfr subito, ma ci impiegherà almeno 6 mesi (tfr circa 21.000€).

Le mie domande sono le seguenti: come devo fare per proteggermi o avere una garanzia sulla rateazizzaziome del tfr.?

RISPOSTA

 

Accordo per la dilazione del pagamento del TFR

Premesso che il dipendente Tizio ha prestato la sua attività lavorativa presso la ditta Alfa, assunto come artigiano categoria XX, in data xx/xx/xxxx;

-è stato licenziato in data 21 maggio per giusta causa/giustificato motivo;

-ha diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato dal xx/xx/xxxx al 21 maggio 2017, per un importo complessivo di 21.000 euro.

Considerato che il datore di lavoro, in persona del legale rappresentante della ditta Alfa, sig. Caio, riconosce il diritto di credito del dipendente per l'intero importo, tuttavia, in considerazione di momentanee carenze della cassa aziendale, dichiara di non essere in condizione di liquidare immediatamente, al dipendente Tizio, il TFR per l'intero importo.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

IL DIPENDENTE TIZIO ED IL DATORE DI LAVORO RAPPRESENTATO DA CAIO

con la presente scrittura privata avente valore transattivo ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile, decidono di comune accordo che la liquidazione del TFR avverrà in modo rateizzato, nel rispetto delle seguenti scadenze:

1) scadenza importo rata 1
2) scadenza importo rata 2
3) scadenza importo rata 3

In caso di mancato rispetto delle scadenze di cui sopra, da parte dell'azienda Alfa, il dipendente Tizio adirà le vie legali con ricorso al tribunale del lavoro per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo.

In caso di mancato rispetto del presente accordo, il foro giudiziario competente sarà il tribunale del lavoro di XXXXXXXX.

LUOGO, DATA, FIRMA DEGLI INTERESSATI



Al prossimo incontro con l'ex datore di lavoro come devo comportarmi sapendo gia che mi verrà liquidata solo una percentuale del tfr? Devo firmare qualcosa?

RISPOSTA



La scrittura privata di cui sopra.
Inoltre il datore di lavoro potrebbe emettere delle cambiali aventi come scadenza la data in cui dovrà versare il TFR. Cambiali che ovviamente saranno restituite all'emittente, una volta liquidato il TFR !



Se il datore di lavoro non può pagare subito tutto l'ammontare del tfr come posso dimostrare che la soma versata dopo i 30 gg previsti dalla legge sia solo una percentuale del tfr?

RISPOSTA



Appunto con la scrittura privata.



Inoltre chiedo come mi verrà liquidato eventuale tfr nell'eventualità che mi venga rateizzato?

RISPOSTA



Sempre con bonifico.



Nei prossimi mesi, in caso di rateizzazione, mi verrà consegnata ancora una busta paga con la rata del tfr come se fosse uno stipendio? Oppure il datore di lavoro mi farà un versamento mensile? Non vorrei trovarmi nella situazione di pregare ogni mese l'ex datore di lavoro affinché mi faccia il versamento delle rate del tfr. Grazie per l'attenzione.

RISPOSTA



Confermo: il datore di lavoro ti consegnerà un prospetto indicante l'importo della rata del TFR liquidata in ragione dell'accordo di cui sopra.

Non dovrai pregare nessuno, poiché il TFR è un tuo diritto acquisito, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile !
In caso di mancato rispetto della scrittura privata transattiva, a mezzo di un avvocato difensore presenterai ricorso al tribunale del lavoro per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

Art. 1965. Nozione.
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.


Liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.

Art. 2120 del codice civile. Disciplina del trattamento di fine rapporto.
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.

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