Il pubblico dipendente può ricoprire il ruolo di amministratore di una ONLUS
Gentile Avvocati, sono a capo di una piccola associazione senza scopo di lucro denominata xxxxx. Siamo un gruppo di ricercatori impegnati in studi sulle patologie neuro-degenerative e stiamo valutando il passaggio della nostra associazione ad Onlus.
Propedeutico a tutto ciò vi è la seguente problematica. Alcuni colleghi mi hanno riferito che con la riforma Madia della pubblica amministrazione i dipendenti pubblici, quali molti di noi soci siamo, non possono ricoprire alcuna carica non solo in associazioni con scopo di lucro ma anche in quelle come le Onlus, che non hanno tale finalità.
Ovviamente se ciò corrispondesse a vero dovremmo rivedere il nostro proposito di costituzione di una Onlus. La ringrazio per la cortese collaborazione e resto in attesa di un suo riscontro. Cordiali Saluti
La questione è più complessa di quanto si possa immaginare. Innanzitutto, la recente riforma Madia del pubblico impiego, ossia il decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, ha modificato soltanto marginalmente l'articolo 53 del precedente testo unico – decreto legislativo 165 del 2001, lasciando sostanzialmente inalterate le cause di incompatibilità del pubblico dipendente, assunto a tempo pieno da una pubblica amministrazione.
Nel luglio 2013 semmai, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha cercato di riordinare la normativa, emanando una circolare contenente i criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti pubblici, traendo spunto dalla normativa vigente.
Gli incarichi vietati sono quelli caratterizzati da abitualità, professionalità e conflitto di interessi con la pubblica amministrazione di appartenenza.
Secondo tale circolare gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sono vietati per i dipendenti pubblici; il dipendente pubblico non potrà "esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro". L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003).
Tanto premesso, l'incarico di amministratore di una ONLUS presenta i caratteri dell'abitualità e della professionalità, anche in assenza del fine di lucro. Tuttavia, la circolare vieta di accettare cariche in società costituite a fine di lucro !!! ... non nell'ambito di una ONLUS !!!
A mio parere, il pubblico dipendente può ricoprire il ruolo di amministratore di una ONLUS, a patto di non percepire alcun compenso della persona giuridica che rappresenta legalmente.
Tanto premesso, ti invito a chiedere l'autorizzazione a ricoprire il ruolo di amministratore di una ONLUS, alla tua amministrazione di appartenenza, in via preventiva, ossia prima di procedere con la trasformazione dell'associazione in ONLUS. Non escludo che l'amministrazione possa negare l'autorizzazione, in ragione qualche conflitto di interessi con il tuo lavoro di docente universitario. E' chiaro che è preferibile essere autorizzati dall'amministrazione, ben prima di mettere in moto la macchina della trasformazione dell'attuale soggetto associativo.
Ad ogni modo, in sintesi: la riforma Madia non ha modificato nulla, relativamente alle cause di incompatibilità del pubblico dipendente. Ci sono tuttavia situazioni “giuridicamente dubbiose” che rimangono tali anche dopo l'ultima riforma e che pertanto consigliano di chiedere in via preventiva un'autorizzazione all'amministrazione di appartenenza.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75 Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.