Incompatibilità infermiere della ASL con altri rapporti di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale





Sono un infermiere professionale con rapporto a tempo indeterminato nella ASL, e sono anche un odontoiatra iscritto all’albo professionale.
Sono incluso nelle graduatorie degli specialisti sumai della mia provincia, tuttavia non mi fanno fare sostituzioni e non mi danno incarichi, perché sono dipendente della stessa Asl.

Volevo chiedere se il mio rapporto di lavoro fosse al 50% con il mio ente, potrei effettuare sostituzioni o avere incarichi per la stessa Asl con cui ho un rapporto di lavoro part- time?

Ringrazio anticipatamente

 

RISPOSTA



Non potresti effettuare sostituzioni o avere incarichi nella stessa ASL, nemmeno se fossi in part time al 50%. Tutte le ASL, a seguito della legge 190 del 2012, hanno adottato un regolamento interno in materia di attività ed incarichi incompatibili che prevede quanto segue:

Il rapporto di lavoro subordinato intercorrente con l’ASL della Provincia di XXXXXX è esclusivo. Sono considerate attività incompatibili con la prestazione di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, presso l’Azienda:
a) ogni altro rapporto di lavoro dipendente pubblico e altri rapporti di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale;
b) il rapporto di lavoro con soggetti privati, fatto salvo la disciplina in materia di part time (non superiore al 50%);
c) attività industriali e commerciali svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. n. 2082 del Codice Civile, ovvero in qualità di socio unico di una s.r.l., di società in nome collettivo, nonché di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e per azioni, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di parttime. Il divieto non riguarda l’esercizio di attività agricola quando la stessa non sia svolta in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale;
d) altre attività a carattere autonomo, tra le quali l’attività di consulenza, docenza, formazione a favore di terzi, per conto di ditte individuali, enti o società private, qualora dalle stesse origini il conflitto di interessi con l’Azienda o con il Servizio Sanitario nazionale secondo quanto previsto dal successivo articolo 6;
e) titolarità o compartecipazione delle quote di imprese, qualora le stesse possano configurare conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale, tenuto conto di quanto previsto dal successivo articolo 6;

Tali divieti valgono anche durante i periodi di aspettativa di qualsiasi tipo concessi al dipendente, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa.

Se chiedessi e riuscissi ad ottenere un part time al 50%, potresti ottenere incarichi da enti privati ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001, ma non dalla stessa o da altre ASL, stante quanto previsto nel regolamento interno delle ASL:

E' considerata attività incompatibile:

a) ogni altro rapporto di lavoro dipendente pubblico e altri rapporti di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale;

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

 

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