Incompatibilità dell'insegnante part time





Buongiorno,
Chiedo preventivo per consulenza legale.

Sono un'insegnante di scuola statale assunta a tempo indeterminato con contratto part time.
Vi chiedo, nel rispetto della normativa vigente, quanto segue:
1 - Posso diventare socia di una S.r.l. non ricoprendo il ruolo di amministratore delegato?
2 - Devo obbligatoriamente avvisare il Dirigente Scolastico del mio investimento?
3 - È possibile, avendo un contratto con la scuola Part-time al 50%, essere assunta dalla S.r.l e percepire un altro stipendio part-time?

RISPOSTA



1 - Sì, visto che diventeresti socio di soli capitali. Un socio quindi che non fa parte del consiglio di amministrazione, che non ricopre il ruolo di amministratore delegato che, in generale, non ha alcun potere gestionale. Come precisato dalla circolare della Funzione Pubblica n. 6/97, “la partecipazione a titolo di semplice socio esime il dipendente dalla richiesta di autorizzazione del proprio dirigente scolastico”.

2 - No, ai sensi di quanto previsto dalla circolare della Funzione Pubblica n. 6/97.
Esattamente come, nel momento in cui dovessi acquistare un pacchetto di azioni della Telecom, non saresti tenuta ad avvisare il tuo dirigente, né ad essere autorizzata dallo stesso, ti comporterai in modo equipollente laddove dovessi effettuare un investimento, acquistando quote di una SRL.

3 - Secondo quanto previsto dall'articolo 4 del O.M. n.446, del 22 luglio - disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola, “lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o comunque di altra attività non ammessa per il personale a tempo pieno comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 56, della legge n. 662/96, che il relativo rapporto a tempo parziale non può venir costituito con orario superiore al 50 per cento di quello previsto per l'analogo personale a tempo pieno”.

O.M. n.446, del 22 luglio - disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola

Tuttavia, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 3/57, ripreso dall’art. 508 del D. Lgs. 297/94, c. 10, il personale docente “non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro” (società di capitali e di persone) “tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”.

Tanto premesso, ti chiedo qual è l'oggetto sociale della SRL e quale lavoro dovresti svolgere una volta assunta ? Immagino che si tratti purtroppo di attività commerciale ...

Ti ricordo inoltre il limite massimo dell'orario settimanale lavorativo pari a 48 ore: il limite orario settimanale è previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 66 del 2003 e non può essere superato.

Art. 4 Durata massima dell'orario di lavoro 1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. 2. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

Resto in attesa di un tuo riscontro per concludere la presente consulenza.

Cordiali saluti.

Fonti:

 

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