1 - Incompatibilità dell'insegnante part time





Buongiorno,
Chiedo preventivo per consulenza legale.

Sono un'insegnante di scuola statale assunta a tempo indeterminato con contratto part time.
Vi chiedo, nel rispetto della normativa vigente, quanto segue:
1 - Posso diventare socia di una S.r.l. non ricoprendo il ruolo di amministratore delegato?
2 - Devo obbligatoriamente avvisare il Dirigente Scolastico del mio investimento?
3 - È possibile, avendo un contratto con la scuola Part-time al 50%, essere assunta dalla S.r.l e percepire un altro stipendio part-time?

RISPOSTA



1 - Sì, visto che diventeresti socio di soli capitali. Un socio quindi che non fa parte del consiglio di amministrazione, che non ricopre il ruolo di amministratore delegato che, in generale, non ha alcun potere gestionale. Come precisato dalla circolare della Funzione Pubblica n. 6/97, “la partecipazione a titolo di semplice socio esime il dipendente dalla richiesta di autorizzazione del proprio dirigente scolastico”.

2 - No, ai sensi di quanto previsto dalla circolare della Funzione Pubblica n. 6/97.
Esattamente come, nel momento in cui dovessi acquistare un pacchetto di azioni della Telecom, non saresti tenuta ad avvisare il tuo dirigente, né ad essere autorizzata dallo stesso, ti comporterai in modo equipollente laddove dovessi effettuare un investimento, acquistando quote di una SRL.

3 - Secondo quanto previsto dall'articolo 4 del O.M. n.446, del 22 luglio - disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola, “lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o comunque di altra attività non ammessa per il personale a tempo pieno comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 56, della legge n. 662/96, che il relativo rapporto a tempo parziale non può venir costituito con orario superiore al 50 per cento di quello previsto per l'analogo personale a tempo pieno”.

O.M. n.446, del 22 luglio - disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola

Tuttavia, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 3/57, ripreso dall’art. 508 del D. Lgs. 297/94, c. 10, il personale docente “non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro” (società di capitali e di persone) “tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”.

Tanto premesso, ti chiedo qual è l'oggetto sociale della SRL e quale lavoro dovresti svolgere una volta assunta ? Immagino che si tratti purtroppo di attività commerciale ...

Ti ricordo inoltre il limite massimo dell'orario settimanale lavorativo pari a 48 ore: il limite orario settimanale è previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 66 del 2003 e non può essere superato.

Art. 4 Durata massima dell'orario di lavoro 1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. 2. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

Resto in attesa di un tuo riscontro per concludere la presente consulenza.

Cordiali saluti.

2 - Insegnante scuola pubblica incompatibilità con altro lavoro in part time





Ho un rapporto di lavoro dipendente part time, con orario flessibile di 20 ore settimanali presso un privato.

RISPOSTA

Immagino che si tratti di un part time al 50%, in quanto le ore settimanali del tempo pieno sono 40 ore.



Se mi viene assegnata una supplenza annuale fino al 31 agosto 2024 oppure fino al 30 giugno 2024 per n. 18 ore settimanali, posso chiedere un part time superiore al 50%

RISPOSTA

Per 18 ore settimanali, intendi una supplenza a tempo pieno, giusto?
Si tratta di una supplenza presso una scuola / istituto d'istruzione secondaria.
Non puoi chiedere un part time superiore al 50%, perché in caso di part time superiore al 50%, scattano tutti i divieti e le limitazioni per il pubblico dipendente, disciplinate dall'articolo 53 del testo unico pubblico impiego (decreto legislativo n. 165/2001).
In caso di part time superiore al 50%, le uniche attività che potrebbe fare un insegnate della scuola pubblica sarebbero le seguenti:
a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) partecipazione a convegni e seminari;
d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.



In caso affermativo gradirei ricevere tutti i riferimenti normativi necessari per sostenere la mia richiesta.

RISPOSTA

Purtroppo, la mia risposta è assolutamente negativa.



Faccio presente che lo scorso anno scolastico sono stata nominata per 18 ore settimanali fino al 31 agosto e ,dietro richiesta di part time per 12 ore il dirigente scolastico mi ha concesso solamente 8 ore con la motivazione che ero obbligata a chiedere il part time per max 9 ore.

RISPOSTA

Confermo, perché 9 ore settimanali rappresentano il limite del part time, ai fini delle incompatibilità dell'insegnante di scuola pubblica.
Il comma 6 dell'articolo 53 del testo unico pubblico impiego esclude dal regime di incompatibilità, “i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno”.
Part time al 51% oppure tempo pieno, ai fini delle incompatibilità del dipendente pubblico, non cambia nulla …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

 

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