Permessi giornalieri per allattamento lavoratrice madre e lavoro straordinario
Volevo una consulenza per quanto riguarda l'allattamento. La mia compagna è assicurata per 3 ore giornaliere su 6 giorni settimanali nel contratto del turismo.
Vorrebbe usufruire dell'allattamento per un’ora giornaliera.
Il datore di lavoro però gli ha chiesto di fare anche un’ora di straordinario a fine turno.
E' possibile oppure c'è qualche impedimento allo svolgimento dello straordinario durante il periodo di allattamento? Attendo risposta. Grazie. Cordiali saluti.
Le lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico maternità-paternità decreto legislativo n. 151 del 2001, hanno diritto a due periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero sia inferiore a sei ore. I riposi danno diritto alla donna ad uscire dall'azienda.
In teoria, la dipendente che richiede di usufruire dei permessi per allattamento (RIPOSI GIORNALIERI), può fare lavoro straordinario.
L'articolo 181 del CCNL turismo (permessi per allattamento) non prevede uno specifico divieto. Né tanto meno la legge prevede un divieto in tal senso (al contrario del divieto di lavoro notturno, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 63 del 2003).
Tuttavia, ai sensi dell'articolo 122 del CCNL turismo, il lavoro straordinario deve avere carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo.
Provvedimenti - Turismo Confcommercio - Pubblici esercizi CCNL del 20/02/2010 Accordo di Rinnovo del 30/11/2016
Art. 122 - Lavoro straordinario
(1) Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli articoli 108 e 114 a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
(2) Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali.
(3) I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo.
(4) Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
(5) Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
(6) La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
(7) Sono esentate dalla tenuta del registro di cui al secondo comma la aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.
(8) Il lavoro straordinario è compensato nelle misure e con le modalità previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
In questo caso, la scelta del datore di lavoro di imporre lo svolgimento del lavoro straordinario alla dipendente che chiede i permessi per allattamento, non ha carattere di eccezionalità, né è sorretta da alcun giustificato motivo … è soltanto dettata dalla volontà di “neutralizzare” il beneficio dei permessi per allattamento!
Lo straordinario si giustifica soltanto quale ripicca a fronte della richiesta della dipendente di usufruire dei permessi per allattamento; tutto ciò è contrario allo spirito della norma del testo unico maternità-paternità! Qualsiasi giudice, in caso di ricorso d'urgenza presentato dalla dipendente al tribunale del lavoro, censurerebbe la decisione del datore di lavoro, in quanto trattasi di una decisione tesa a neutralizzare il legittimo vantaggio che il legislatore ha concesso alla lavoratrice – madre.
Una vera e propria elusione della norma di legge!
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.