Laureato in giurisprudenza non abilitato avvocato può essere socio di una società per l'esercizio della professione forense





Sono un giovane ragazzo neolaureato in Giurisprudenza.
Vorrei sapere se posso aprire una attività imprenditoriale che fornisca servizi legali pur non essendo io (quale titolare della suddetta azienda), un avvocato.

 

RISPOSTA



Dobbiamo fare riferimento alla legge sull'ordinamento forense n. 247/2012; in particolare dobbiamo fare riferimento agli articoli 4 e 4 bis, in materia di associazione tra avvocati ed esercizio della professione forense in forma societaria.

Non sei ancora avvocato; lo sarai a breve …
Sei per caso iscritto ad un albo professionale indicato dall'articolo 2 del seguente regolamento del ministero della giustizia (DECRETO 4 febbraio 2016, n. 23)?
Ad esempio, potresti avere studiato da geometra, prima di iscriverti a giurisprudenza, quindi attualmente sei iscritto all'albo dei geometri … oppure sei consulente del lavoro (cosa statisticamente più probabile … ).
In tal caso, puoi far parte di un'associazione tra avvocati e multidisciplinari, come da articolo 4 della nuova legge sull'ordinamento forense.

DECRETO 4 febbraio 2016, n. 23 Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

1. “I liberi professionisti non iscritti nell'albo forense che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali:
ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
ordine degli assistenti sociali;
ordine degli attuari;
ordine nazionale dei biologi;
ordine dei chimici;
ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
ordine dei geologi;
ordine degli ingegneri;
ordine dei tecnologi alimentari;
ordine dei consulenti del lavoro;
ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
ordine dei medici veterinari;
ordine degli psicologi;
ordine degli spedizionieri doganali;
collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
collegio dei geometri e geometri laureati”.

Art. 4 Associazioni tra avvocati e multidisciplinari
1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.
3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
[4. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione.]
5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.
6. La violazione di quanto previsto al comma 5 costituisce illecito disciplinare 8.
7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
9. L'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

Se invece non sei iscritto a nessun albo professionale di cui al relativo regolamento del Ministero della giustizia ?
Potresti costituire una società di persone ovvero una società di capitali oppure una società cooperativa iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo, per l'esercizio della professione forense in forma societaria.
Attenzione, in caso di società, i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, dovrebbero essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni.
Di conseguenza non potresti possedere il pacchetto di maggioranza delle quote societarie e difficilmente la maggioranza di avvocati di individuerebbe quale amministratore delegato della società …

Art. 4-bis Esercizio della professione forense in forma societaria
1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. E' vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.
2. Nelle società di cui al comma 1:
a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.
4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.
6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.
6-bis. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione “società tra avvocati” nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Ti ricordo inoltre che l'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale. … e che l'avvocato è un professionista, ossia un lavoratore autonomo !!! non è un lavoratore dipendente oppure un collaboratore con partita Iva !!!



Il servizio legale è nell'area del diritto tributario, in particolare ricorsi all'agenzia delle entrate.

 

RISPOSTA



Il ricorso all'agenzia delle entrate può essere presentato anche da commercialisti e dottori commercialisti, a patto che anch'essi siano regolarmente iscritti ai relativi albi professionali.



Per proporre tali ricorsi il soggetto deve essere affiancato da un assistente tecnico, che può essere un avvocato, un commercialista, etc.

 

RISPOSTA



Ovviamente sì; il cliente della società dovrà conferire la “procura ad litem”, soltanto ad un professionista abilitato ed iscritto all'albo.



Tale servizio verrebbe svolto da avvocati regolarmente iscritti all'albo o da commercialisti, assunti come dipendenti della ditta o come collaboratori con partita Iva.
Vorrei quindi sapere:
-La fattibilità di tale idea
-Quale forma giuridica è consigliata grazie

 

RISPOSTA



L'idea è fattibile esclusivamente seguendo le modalità e le formalità di cui agli articoli 4 e 4 bis della legge sull'ordinamento forense n. 247/2012.
Non è fattibile invece la soluzione di una società - ditta individuale che assuma gli avvocati quali lavoratori dipendenti. Gli avvocati saranno soci della società ed avranno almeno i 2/3 delle quote societarie e dei diritti di voti in assemblea.
Non è fattibile nemmeno la soluzione di stipulare contratti di collaborazione occasionale con gli avvocati con partita Iva.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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