Compatibilità permessi giornalieri legge 104/92 e lavoro straordinario
Un medico ospedaliero, con contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato, usufruisce della legge 104, pertanto si ASSENTA REGOLARMENTE DAL LAVORO PER 4 GIORNI AL MESE, pur continuando a svolgere regolarmente i turni di reperibilità notturna e festiva. Lo stesso medico chiede di poter effettuare PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (turni di lavoro straordinario) presso altra ASL (convenzionata con quella di appartenenza).
Quesito: il lavoro straordinario in regime di prestazione aggiuntiva extramuraria, è compatibile con la fruizione della legge 104?
Per meglio contestualizzare lo specifico caso si precisa che durante le assenze del medico in questione previste dalla legge 104 (permessi, congedi, aspettativa), i colleghi sono obbligati ad accollarsi anche il suo carico di lavoro.
In attesa di riscontro.
Si tratta di una materia mai affrontata esplicitamente dalla legge; per questo motivo, la risposta alla tua richiesta di consulenza sarà piuttosto ragionata.
Abbiamo un unico “fondamento” normativo a cui fare riferimento: la risposta del Ministero del Lavoro ad un quesito inviato da associazioni a tutela dei diritti dei disabili del 17 marzo 2009. Il Ministero del lavoro evidenzia innanzitutto che né l'art. 33 legge 104/92, né tanto meno la normativa secondaria di attuazione, affrontano esplicitamente la questione relativa alla compatibilità tra la fruizione dei permessi ec lege 104/92 ed il lavoro straordinario. Tuttavia il Ministero evidenzia la sussistenza di una contraddizione tra la richiesta di una riduzione di orario di lavoro e il contemporaneo svolgimento di ore di lavoro straordinario (nel medesimo giorno). Riporto un passaggio fondamentale della risposta fornita dal Ministero del lavoro: “Pertanto pur apparendo chiara l'incompatibilità tra il prolungamento dell'orario di lavoro e il godimento del suddetto beneficio orario, si precisa, tuttavia, che non rivestendo, tale indicazione, carattere assoluto, non è escluso che il lavoratore disabile che usufruisca dei permessi ad ore, possa eccezionalmente effettuare lavoro straordinario se preventivamente autorizzato dal datore di lavoro”.
Nota bene: i permessi orari e giornalieri di cui alla legge 104/92 potrebbero essere usufruiti direttamente dal disabile, avente riconoscimento ex lege 104/92 con connotazione di gravità, così come potrebbero essere usufruiti dal lavoratore che assiste il disabile.
Nel primo caso, appare evidente la contraddizione fattuale: se il disabile chiede un permesso orario per essere agevolato dalla riduzione dell'orario di lavoro, come potrebbe accettare un allungamento della medesima giornata, stante l'effettuazione di lavoro straordinario?
Nel secondo caso, la contraddizione fattuale non sussiste: il lavoratore che assiste il disabile potrebbe chiedere un permesso orario ovvero giornaliero per accompagnare l'assistito ad una visita medica, salvo poi essere in condizione di fare straordinario nella giornata successiva (nulla gli vieta di affidare il disabile ad un badante, mentre effettua lavoro straordinario).
Consideriamo inoltre che l'articolo 11 del decreto legislativo n. 66 del 2003, prevede il divieto di adibire al lavoro notturno, soltanto le donne in gravidanza. Il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile non è obbligato a prestare lavoro notturno. Ciò significa che ha facoltà di prestare lavoro notturno. Nessuno potrebbe impedirglielo!
Art. 11 del decreto legislativo n. 66/2003. Limitazioni al lavoro notturno
1. L'inidoneita' al lavoro notturno puo' essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. E' in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Tanto premesso, immagino che il medico in questione usufruisca dei permessi di cui alla legge 104/1992, per assistere un suo familiare. In tal caso, nulla osta all'effettuazione di lavoro notturno anziché straordinario ovvero prestazioni aggiuntive extra murarie.
Mi rendo perfettamente conto che la presente consulenza possa lasciare l'amaro in bocca, nei confronti di colleghi costretti ad accollarsi carichi di lavoro altrui …
Cosa fare allora per ristabilire un senso di equità all'interno dell'ambiente di lavoro?
La ASL potrebbe adottare un regolamento interno con il quale si prevede l'incompatibilità tra le prestazioni aggiuntive extramurarie e la fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92.
Nulla vieta alla singola ASL di regolamentare al suo interno, eventuali incompatibilità relative all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni aggiuntive extramurarie di carattere straordinario. Vi consiglio pertanto, tramite le rappresentanze sindacali interne, a farvi portavoce di questa iniziativa di carattere regolamentare, finalizzata a restituire un minimo di equità nella ripartizione dei carichi di lavoro interni.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.