1 - Dichiarazioni non veritiere nella domanda concorso pubblico, irrilevanti ai fini assunzione

 

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Aggiornamento “riforma Orlando del casellario giudiziale”: quali procedimenti penali non si devono più dichiarare nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici?

A seguito della “riforma Orlando”, decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122, non devono essere autocertificate nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, le seguenti fattispecie:

1) patteggiamento di pena sotto i due anni di reclusione, a prescindere dalla successiva estinzione del reato (art. 445 codice di procedura penale);
2) condanna con decreto penale di condanna, a prescindere dalla successiva estinzione del reato;
3) è stata ottenuta la riabilitazione penale (art. 178 del codice penale);
4) concessione della non menzione della condanna nel casellario giudiziale (art. 175 del codice penale);
5) condanna per una contravvenzione penale punita con la sola ammenda;
6) concessione della pena sospesa (sospensione condizionale della pena) e successiva estinzione del reato (art. 167 comma I del codice penale);
7) esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (Art. 131 bis c.p.);
8) Condanna dal giudice di pace penale;
9) Nel caso di sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova (Art. 168 bis c.p.)
10) Ordinanza che dispone la sospensione del procedimento e inizio della messa alla prova per adulti (Art. 168 bis c.p.)
11) condanna per bigamia se il primo matrimonio è stato dichiarato nullo o annullato (Art 556 c.p.);
12) amnistia applicata alla condanna;
13) il reato è stato depenalizzato;
14) La misura di sicurezza emessa a seguito di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è stata di seguito revocata;

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2018 ha modificato l'articolo 28 comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario: “L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24 comma 1”.

 

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Gentile avvocato, ho 39 anni e vent'anni fa sono stato condannato per guida in stato di ebbrezza. Ho patteggiato la pena, mi è stata concessa la sospensione condizionale, non ho commesso altri reati né della stessa indole, né di indole diversa negli anni successivi ed infine, ho chiesto ed ottenuto la riabilitazione penale.
Ho partecipato ad un concorso da istruttore direttivo presso un ente comunale; nella domanda di partecipazione al concorso ho dichiarato di non aver riportato condanne penali né di essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti che mi riguardano.
Ho dichiarato il falso? Ho dichiarato il falso anche se il reato è estinto ed ho ottenuto la riabilitazione penale? Anche se la condanna per guida in stato di ebbrezza non è ostativa, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, alla costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni. Anche se sul certificato penale di condanna non risulta NULLA?
Anche se ho dichiarato il falso, l'ho fatto in assoluta buona fede!
Ad ogni modo ho vinto il concorso e firmato il contratto di lavoro. Vorrei capire se rischio la decadenza dalla procedura di assunzione? Rischio il licenziamento?

RISPOSTA



Non sussiste alcun rischio di decadenza dalla procedura di assunzione presso l'ente comunale, né rischi il licenziamento per giusta causa: l'infedele dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione al concorso, riguarda una condanna penale (estinta) non ostativa all'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.
La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza del 11 luglio 2019, n. 18699, ha espresso il seguente principio di diritto: «Il determinarsi di falsi documentali (art. 127, lett. d), D.P.R. n. 3 del 1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75, D.P.R. n. 445 del 2000) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti».

Quali sono le norme di legge in tema di falsità documentali?

Innanzitutto dobbiamo fare riferimento all'art. 127, lett. d) D.P.R. n. 3 del 1957, che prevede la decadenza dall'impiego «quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile», oltre alla disposizione di cui all'art. 75, D.P.R. n. 445 del 2000, la quale prevede che, rispetto alle dichiarazioni sostitutive, la «non veridicità del contenuto» comporti la decadenza del dichiarante «dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera».

Si tratta di fattispecie in cui la decadenza si verificherebbe per il solo fatto oggettivo della falsità, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale per la pubblica amministrazione.

Vi sono poi le norme che disciplinano il rapporto di impiego pubblico privatizzato.
Sono causa di licenziamento «le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera» (art. 55-quater, lett. d), D.Lgs. n. 165 del 2001); si tratta di una sanzione disciplinare, da comminare al termine di un procedimento disciplinare (art. 55-bis, D.Lgs. n. 165 del 2001),

Nell'ipotesi di cui alla recente sentenza della Cassazione, è stato evidenziato che «la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A., con la domanda di partecipazione al concorso pubblico, comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75, D.P.R. n. 445 del 2000» precisando che occorre sempre accertare in concreto se quanto erroneamente dichiarato o taciuto dal candidato, possa incidere o meno circa la regolare costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

Si configura la caducazione del rapporto di lavoro, soltanto se l'erronea o l'insufficiente dichiarazione del candidato sia influente da un punto di vista sostanziale, circa la regolare costituzione del rapporto di lavoro; soltanto una falsa dichiarazione relativa ad una condanna decisiva per l'assunzione potrà comportare la decadenza “ipso iure” dal relativo procedimento.

E' possibile invece instaurare un procedimento disciplinare finalizzato al licenziamento del dipendente, laddove la falsa dichiarazione contenuta nella domanda di concorso, sia talmente grave da comportare, in un giudizio concreto di proporzionalità, la lesione del vincolo fiduciario con il datore di lavoro.

Tanto premesso, nel caso “de quo” non sussiste il rischio di decadenza ex lege, giacché la falsa dichiarazione riguarda una condanna che laddove dichiarata non avrebbe avuto alcuna incidenza, relativamente alla regolare costituzione del rapporto di lavoro.

Non sussiste il rischio di licenziamento a seguito di procedimento disciplinare, stante l'assoluta buona fede del candidato che al momento della compilazione della domanda di concorso si è fidato di quanto riportato nel suo certificato penale, dal quale non risultava alcuna condanna, considerata l'estinzione del reato e la riabilitazione penale.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Falso ideologico innocuo domanda concorso polizia di stato periodo di servizio VFP1 errore indicazione data del congedo e fine ferma





Salve volevo sapere se dopo la domanda di partecipazione al concorso in Polizia di Stato mi accorgo che nel campo Periodo di servizio VFP1 sbaglio a scrivere la data del congedo e fine ferma, cosa comporta?
Non potendo modificare più la domanda in quanto in attesa di graduatoria finale?

RISPOSTA

Dobbiamo distinguere il falso ideologico penalmente rilevante dal falso innocuo.
Secondo la Cassazione penale, sez. V, 05/07/2021 n° 25492, “ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto”.

Con un linguaggio concreto e meno giuridico?

Se nella tua domanda di partecipazione al concorso pubblico in polizia di Stato, avessi dichiarato la data corretta del congedo e fine ferma, cosa sarebbe cambiato ai fini dell'attribuzione del punteggio?

Niente?
Si tratta di falso innocuo, pertanto non hai nulla da temere.

Avresti ottenuto un punteggio più elevato?
Certamente sarai escluso della graduatoria e probabilmente la commissione esaminatrice, trasmetterà gli atti in Procura della Repubblica, per le indagini relative al reato di false dichiarazioni in sede di autocertificazione (dichiarazioni sostitutive).
Le false dichiarazioni al pubblico ufficiale sono punite dagli artt. 483 e 495 del codice penale, nonché dall’art. 76 dpr n. 445/2000 il quale al terzo comma, equipara le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dpr n. 445/2000 a quelle fornite a pubblico ufficiale.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

3 - Condanna ostativa all'assunzione come dipendente statale, concorso da istruttore amministrativo presso un comune, contraffazione falso ideologico





Ho vinto un concorso da istruttore amministrativo presso un comune, le assunzioni avverranno nel mese di Settembre 2023.
Nella domanda di concorso ho dichiarato una condanna penale che ho avuto nel 1995: con sentenza del 07/08/1995 condannato alla pena di Lire 3.000.000 di ammenda per il reato di cui all'art.74, comma 6 del Codice della Strada D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (per aver contraffatto il numero del telaio del ciclomotore).

RISPOSTA

Assolutamente no. Non si tratta di un reato ostativo all'assunzione nella pubblica amministrazione.



Vorrei sapere se tale condanna risulta ostativa all'assunzione come dipendente statale, il mio dubbio è che il fatto possa essere considerato come reato contro la fede pubblica essendo il numero di telaio stato contraffatto.
Grazie in anticipo

RISPOSTA

Assolutamente no.
Se mi scrivi questo, significa che non è chiaro il significato giuridico di fede pubblica. Con il termine "delitti contro la fede pubblica" ci si riferisce a tutti quei reati che ledono la "fede pubblica”, ovvero l'interesse a che i mezzi probatori siano genuini e veridici e alla certezza dei rapporti economici e giuridici.
Il telaio di un ciclomotore non è un mezzo probatorio né fa prova di nulla, al contrario di una marca da bollo, di una banconota oppure del sigillo della Repubblica Italiana su di un atto pubblico.
Cosa differenzia un pezzo di carta filigranata senza valore da una banconota da 50 euro?
La fede pubblica!
Cosa differenzia un timbro ed un po' d'inchiostro, da un certificato di residenza dell'ufficio anagrafe con il sigillo della Repubblica italiana?
La fede pubblica!
Tutti i consociati ripongono fede pubblica in quella moneta da 50 euro, al punto tale da scambiarsela per fare acquisti!
Tutti i consociati ripongono fede pubblica nel certificato di residenza, al punto da consentirti il transito nella ZTL della tua città!
Se è chiaro il concetto la fede pubblica, quale attinenza potrebbe mai avere con la contraffazione di un telaio di un veicolo?!
Nulla!
Posso anche falsificare un abito comprato da cinesi, con l'etichetta di Valentino … sarà una contraffazione, una truffa, ma nulla a che vedere con la fede pubblica … perché nessuno ripone fede pubblica in Armani oppure Valentino!
Tutto chiaro?
A tua disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

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