Consulenza del lavoro - Contratto di lavoro di apprendistato
*AGGIORNAMENTO CONTRATTO DI APPRENDISTATO AL JOBS ACT
La normativa in materia di contratto di apprendistato è stata riformata dal Jobs Act (dlgs n. 81/2015), succeduto al Testo Unico dell’apprendistato (dlgs n. 167/2011).
TIPOLOGIE
Anche a seguito della riforma del governo Renzi, come nella previgente disciplina, sono previste tre tipologie di apprendistato:
1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. “apprendistato di primo livello”);
2. apprendistato professionalizzante (c.d. “apprendistato di secondo livello” o anche “contratto di mestiere”);
3. apprendistato di alta formazione e di ricerca (c.d. “apprendistato di terzo livello”).
Il contratto di apprendistato è un “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani” (si tratta di un contratto “a tempo indeterminato”, nonostante la possibilità di recesso alla scadenza del periodo di apprendistato, il che lo rende destinatario anche di incentivi e agevolazioni previste per chi assume, appunto, con contratto a tempo indeterminato). Il contratto di apprendistato deve essere stipulato per iscritto e contenere, seppure in forma sintetica, il piano formativo individuale.
1 – Apprendistato per la qualifica professionale
Campo di applicazione -Tutti i settori di attività
Età per assunzione -Da 15 anni fino al compimento dei 25 anni
La durata -È fissata in considerazione della qualifica o diploma da conseguire, in misura minima non inferiore a sei mesi e senza superare tre anni ovvero quattro anni in caso di diploma professionale quadriennale. Il contratto può essere prorogato fino a un anno
2 – Apprendistato professionalizzante
Campo di applicazione -Tutti i settori di attività
Età per assunzione -Da 18 a 29 anni. Se il giovane ha una qualifica
professionale, la stipula del contratto può essere anticipata a 17 anni di età
La durata -È fissata in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, in misura minima non inferiore a sei mesi (salvo le ipotesi disciplinate di stagionalità) e senza superare tre anni ovvero cinque anni per i profili professionali dell’artigiano
3 – Apprendistato di alta formazione e ricerca
Campo di applicazione -Tutti i settori di attività
Età per assunzione -Da 18 a 29 anni
La durata -Fissata dalla regolamentazione
DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Ogni contratto di apprendistato deve avere una durata minima di sei mesi; una durata inferiore, come pure il ricorso alla forma a tempo determinato, possono essere previste solamente in relazione alle tipologie di apprendistato di primo e di secondo livello dai contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Essendo un contratto a tempo indeterminato, durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo e, nel caso di apprendisti di primo livello, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. Al termine del periodo di apprendistato è prevista la possibilità per le parti (datore di lavoro e lavoratore) di recedere liberamente dal contratto; in caso di mancato recesso, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
REGIME INCENTIVANTE
Colui che fruisce dell’indennità di disoccupazione può essere assunto con il contratto di apprendistato professionalizzante (seconda tipologia) a qualunque età e non fino a 29 anni come ordinariamente possibile. In tal caso, c’è una maggiore convenienza per l’azienda perché si ha diritto a uno sgravio applicato sulla già ridotta contribuzione e che di fatto abbassa l’aliquota al 10% per i primi 18 mesi di durata del rapporto di apprendistato. È una delle novità che emergono dalla circolare n. 108/2018 con cui l’Inps offre il quadro delle regole vigenti in tema di apprendistato.
Il regime incentivante, in pratica, consente di assumere soggetti senza limiti d’età con il secondo tipo di apprendistato, cosa altrimenti possibile solo con soggetti d’età da 17 (minimo) a 29 anni (massimo). Le assunzioni saranno possibili a patto che i soggetti siano beneficiari di uno dei trattamenti di disoccupazione: Naspi, Aspi e Mini-Aspi, Dis-Coll. In questi casi, le assunzioni sono assistite dal riconoscimento d’incentivi a favore dei datori di lavoro (oltre al fatto che la stessa assunzione, poiché fatta con apprendistato, fruisce già di agevolazioni).
Il regime incentivante è il seguente:
- riduzione dell’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli apprendisti per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano;
- esclusione della conservazione dei benefici contributivi per un anno in caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, ipotesi tipica dei rapporti di apprendistato.
Il regime incentivante dura quanto dura l’apprendistato: tre anni in genere ovvero cinque nel settore artigiano. Durante tutto questo periodo la contribuzione da pagare per i datori di lavoro fino a nove dipendenti è 3,11% per i primi 12 mesi, 14,61% dal 13mo al 24mo mese, 11,61% dal 25mo al 36mo mese (60mo per artigiani edili e non); per i datori con più di 9 dipendenti la contribuzione è pari all’11,61% per tutta la durata dell’apprendistato. È dovuta, inoltre, la contribuzione per la cassa integrazione guadagni.
Al termine del periodo di apprendistato, se c’è prosecuzione del rapporto di lavoro, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione e alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro e così anche quella a carico del lavoratore (non è più un contratto di apprendistato, ma un ordinario contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato).
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Alla contrattazione collettiva è riconosciuta dal legislatore la possibilità di disciplinare il contratto di apprendistato, nel rispetto dei seguenti principi:
- il divieto di retribuzione a cottimo;
- la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;
- la presenza di un tutore o referente aziendale;
- la possibilità di finanziare il percorso formativo degli apprendisti tramite risorse pubbliche;
- la possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti al termine del percorso di formazione, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché dei percorsi di istruzione degli adulti;
- la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro di durata superiore a trenta giorni;
- la possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, al termine del percorso formativo.
CONTINGENTAMENTO ASSUNZIONE APPRENDISTI
L’assunzione con il contratto di apprendistato non è del tutto libera, ma condizionata al rispetto di precisi contingentamenti.
In particolare:
- il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio non può superare il rapporto di 3 a 2;
- per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, tale rapporto non può superare il 100%;
- in caso di assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o di loro presenza in numero inferiore a tre unità, possono essere assunti, al massimo, tre apprendisti;
- per le imprese artigiane vigono specifiche norme in materia di limiti dimensionali dettate dall’art. 4 della legge n. 443/1985.
Le assunzioni effettuate in violazione dei predetti limiti numerici sono ricondotte a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Attenzione, tramite agenzie di lavoro interinale, non è possibile utilizzare apprendisti in somministrazione a termine.
CLAUSOLE DI STABILIZZAZIONE
Per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% dei precedenti apprendisti (non si contano i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa). Gli apprendisti assunti in violazione a tale condizione sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro (la contrattazione collettiva nazionale può individuare limiti diversi).
MANCATA EROGAZIONE FORMAZIONE E TUTELE DELL'APPRENDISTA
In caso d’inadempimento del datore di lavoro nell’erogazione della formazione tale da impedire il raggiungimento delle finalità proprie del contratto di apprendistato, lo stesso (datore di lavoro) è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello d’inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto dall’apprendista al termine del periodo di formazione, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione a titolo di omessa contribuzione.
Qualunque sia la tipologia di apprendistato, i lavoratori hanno diritto alle seguenti tutele:
- pensioni;
- assegno per il nucleo familiare;
- malattie;
- maternità;
- disoccupazione (Naspi);
- infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
Consulenza:
Premetto di essere un'Apprendista Commessa 4^Livello,di aver avuto un contratto di tipo determinato ed inquadrato in quanto previsto dal.C.C.N.L.del commercio. In relazione alla mia occupazione citata ed alle promesse ricevute e credo anche non mantenuta dal mio datore di lavoro sin dall'inizio ,vale a dire dopo i trenta giorni di prova rinnovandolo come discorsomad ogni occasione che,dando sempre quel constante impegno,la mia e di più applicazione e mai rifiutare mansioni da svolgere,oggi allo scadere del contratto mi avrebbero dato atto al Rinnovo contrattuale ed alla qualifica di Commessa.Oggi invece,allo scadere il consulente di zona mi fa sapere verbalmente che a giorni ricevero lettera del non più rinnovo contratto e quindi fine rapporto lavoro.A me pare ci siano comportamenti poco legittimi e per ciò inendo agire e quindi le inoltro alcune domande. 1)Al lavoratore cos'ì inquadrato,spetta la disoccupazione?
2)Nelle stagioni estive, l'azienda organizzava aperture serali,la mia persona ,poteva essere impiegata ,anche dopo la mia giornata lavorativa?
3)In relazione al mio contratto ,possono e potevano farmi aprire il negozio da sola?
4)In relazione al mio contratto,possono e potevano farmi chiudere il negozio da sola?
5)In relazione al mio contratto,possono e potevano mettermi a vendere da sola?
6)In relazione al mio contratto,possono e potevano farmi chiudere e aprire la cassa con le relative annotazione di contabilità sui registri previsti?
7)In relazione al mio contratto,potevano farmi prendere l'intero incasso del giorno prima e magari ritirarlo anche su altri punti vendita ed andare a fare l'operazione bancaria?
8)Sbaglio o pecco che, per coloro che hanno a che fare con dette operazioni citate al punto4.5.6.7.,sono inquadrate differentemente da me e le viene riconosciuta anche una indennità?
Faccio presente che,nell'organico del punto vendita ,vi sono commesse, responsabili ecc,ma come vede,non mi sembra ci siano distinzione di mansione tra le diverse categorie,e aggiungo che l'unica certezza che credo di ben sapere e che l'azienda viene agevolata sulle basi fiscali sulle persone in questione come la mia.
Pertanto mi piacerebbe sapere cosa ne pensa?se ci sono degli abusi?se ho dei diritti e quali?.
Certo di aver spiegato la mia situazione con i relativi dubbi nello svolgere le mie mansioni,in attesa di un vostro riscontro,ringrazio Anticipatamente.
Ritengo opportuno, prima di rispondere alle tue domande, delineare delle brevi premesse giuridiche sul contratto di apprendistato.
Quali sono le varie tipologie del contratto di lavoro di apprendistato, previste dalla legge? Il contratto di apprendistato è attualmente disciplinato dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003 (legge Biagi) che ha creato tre diverse tipologie di regolarizzazione dei giovani lavoratori:
• apprendistato per il diritto-dovere all’istruzione e formazione
• apprendistato professionalizzante che permette di ottenere una qualifica, operando direttamente sul campo
• apprendistato per conseguire un diploma o partecipare ad uno specifico corso di alta formazione
Vediamone, in dettaglio, le particolarità:
1) Il contratto di apprendistato per il diritto-dovere all’istruzione e formazione è il primo percorso formativo che un giovane di età superiore a 15 anni può compiere per entrare nel mondo del lavoro. La durata massima è di 3 anni, riguarda qualsiasi attività lavorativa e aiuta a far acquisire gli importanti crediti formativi indispensabili per migliorare la posizione lavorativa.
Il contratto deve riportare: il tipo di mansione da svolgere, il piano formativo personale, la qualifica che si otterrà al termine della prestazione.
Ogni azienda può assumere un numero di apprendisti pari al numero dei lavoratori specializzati già presenti; in caso contrario ne potrà assumere solanto 3.
2) Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stato creato per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che possono conseguire una qualifica mediante una formazione in ambito lavorativo che dia competenze tecnico-professionali, di base o specifiche.
Questo contratto riguarda anche i giovani di 17 anni ma solo se in possesso di qualifica professionale (3 anni di studi dopo le scuole medie inferiori).
La durata del contratto varia da un minimo di 2 anni ad un massimo di 6; i crediti acquisiti col contratto al punto 1 sono cumulabili a questo tipo di contratto.
3) La novità più interessante del D.Lgs 276 del 2003 riguarda la possibilità di acquisire un diploma o compiere un percorso altamente formativo per i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni oppure 17 anni se in possesso di qualifica professionale (3 anni di studi dopo le scuole medie inferiori).
In estrema sintesi:
la vigente disciplina, introdotta, come ricordato, dal dlgs n. 276/2003, distingue tre percorsi di apprendistato, anche cumulabili tra loro, con altrettante finalità.
Il primo percorso è il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; il secondo è il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; il terzo e ultimo percorso è il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Il contratto di apprendistato professionalizzante è quello maggiormente praticato dalle imprese. Ritengo che il tuo contratto di apprendistato rientri in questa tipologia.
Quali sono i vantaggi per il datore di lavoro che stipula un contratto di lavoro di apprendistato?
I vantaggi del datore di lavoro riguardano il calcolo ed il pagamento dei contributi INPS. Con i contratti di apprendistato, i datori di lavoro sono avvantaggiati nel versamento dei contributi previdenziali in quanto ridotti per tutta la durata del contratto; i contributi sono inoltre ridotti per 1 anno dall’eventuale assunzione a tempo indeterminato.
Quali sono i diritti dell'apprendista?
Retribuzione
Il denaro percepito durante il periodo di apprendistato è calcolato secondo una percentuale riferita agli stipendi minimi dei lavoratori qualificati. Sono però previsti degli aumenti legati alla naturale acquisizione di professionalità nel periodo di durata del contratto.
Il tuo datore di lavoro ha provveduto, nel tempo, a riconoscere gli aumenti che ti erano dovuti per legge?
Ferie
Hanno una durata di circa 4 settimane all’anno per i lavoratori maggiorenni e di circa 30 giorni per quelli minorenni.
Gli apprendisti hanno diritto alle detrazioni per familiari a carico.
Non hanno diritto alle integrazioni salariali, indennità per malattia, indennità di disoccupazione, indennità di mobilità.
Diritto alla formazione professionale
Il contratto di apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a “causa mista” ovvero prevede l’alternanza lavoro-formazione: la prestazione del lavoratore viene infatti scambiata non solo con la retribuzione ma anche con la formazione professionale finalizzata all’acquisizione della qualifica per la quale è stato assunto.
Ai fini della formazione professionale, è essenziale la figura del tutor aziendale
Il tutor aziendale è la figura – interna all’impresa – cui spetta il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato e di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative, favorendo l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
I compiti del tutor sono:
· trasmissione delle competenze lavorative;
· collaborazione con la struttura di formazione esterna;
· valutazione dell’attività dell’apprendista.
Le funzioni del tutor possono essere svolte:
· dal titolare stesso o da un socio (imprese con meno di 15 dipendenti);
· dal titolare, socio o familiare coadiuvante (imprese artigiane);
· da un lavoratore specializzato o qualificato, designato dall’impresa, che svolge attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista, con almeno 3 anni di esperienza e inquadrato ad un livello pari o superiore a quello che conseguirà l’apprendista (nelle altre imprese).
Il tutor potrà affiancare sino a 5 apprendisti.
Nel contratto di apprendistato la formazione consiste in un addestramento pratico e in un insegnamento complementare teorico svolto in orario di lavoro in strutture esterne all’azienda.
L’addestramento pratico, interno all’azienda, è finalizzato a far apprendere al giovane le necessarie competenze professionali richieste dal lavoro al quale deve essere avviato.
L’insegnamento complementare teorico è volto a far acquisire contenuti a carattere professionale e trasversale.
Per i giovani con più di 18 anni le iniziative di formazione complementare devono contemplare un impegno di almeno 120 ore annue.
Per i giovani con meno di 18 anni le ore di formazione teorica supplementare sono 240.
Rispondo alle tue domande:
1) L'apprendista ha diritto all'indennità di disoccupazione.
2) Assolutamente no; gli orari di lavoro sono tassativi a devono essere rispettati.
3, 4, 5, 6, 7) Potevi svolgere queste attività, soltanto dopo l'espletamento dell'attività di formazione e comunque sotto la supervisione del tutor aziendale (non da sola !!!) In ragione di queste attività, il tuo datore di lavoro avrebbe dovuto riconoscerti un aumento della retribuzione, in proporzione della professionalità acquisita.
8) Non ti sbagli: i colleghi che svolgono le suddette mansioni percepiscono emolumenti aggiuntivi (ti spetta l'aumento di retribuzione, avendo svolto, di fatto, tali attività).
Mi chiedi un parere sulla tua vicenda: il tuo datore di lavoro, in realtà, ha stipulato il contatto di apprendistato, soltanto per usufruire dei vantaggi contributivi, previsti dalla legge.
In realtà non è stata svolta alcuna formazione, nei tuoi confronti.
Il contratto di lavoro quindi, deve intendersi stipulato, nella forma giuridica del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il tuo datore di lavoro, in mancanza di formazione, per una "fictio juris", ti ha assunto a tempo indeterminato; non ha quindi, facoltà di "licenziarti".
Devi rivolgerti ad un avvocato, per presentare ricorso al Tribunale del lavoro: il giudice condannerà il datore di lavoro, alla tua assunzione a tempo indeterminato, oltre al pagamento di tutti gli emolumenti che ti spettano, in ragione delle attività svolte, indicate nella tua domanda dal numero 3 al numero 7.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
- DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
- DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.