Aspettativa dipendente pubblico in part time che ha già avviato l'attività imprenditoriale
Buongiorno, sono Ingegnere civile dipendente a tempo indeterminato del Comune di Roma dal maggio 2009 dove mi occupo di progettazione opere pubbliche.
Da qualche anno sono in part-time al 50% per svolgere altra attività lavorativa (realizzazione software e siti web come sfruttamento opere dell'ingegno).
Ho intenzione di aprire un B&B professionale: essendo in part-time al 50%, verificata l'assenza di conflitto di interessi, potrei aprire p.iva e iniziare l'attività senza chiedere aspettativa e così in effetti vorrei fare.
Confermo, fino ad ora, la fattibilità della tua proposta.
Lavoro in comune 3 mattine a settimana, 6 ore a mattina; non dovrò essere presente con orario specifico e continuativo al B&B grazie alla domotica che consente di far entrare i clienti in autonomia, tuttavia in caso l'attività andasse bene potrei pensare di investirci ancora di più il mio tempo e quindi chiedere l'aspettativa per avviamento attività imprenditoriale (12 mesi rinnovabili 1 sola volta per altri 12 mesi a quel che ho capito, a seguito della modifica del 2019 della norma) così da verificare la fattibilità economica di dedicarmi completamente al B&B riuscendo ad avere introiti sufficienti a lasciare il mio impiego in Comune. Vorrei chiedere l'aspettativa in questione in caso di aumento del fatturato dopo la fase di start up del B&B.
Confermo: l'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è stato modificato dall'art. 4, comma 2, legge n. 56 del 2019. L'aspettativa "de quo" può essere concessa per un periodo di 12 mesi, rinnovabile per una sola volta.
Art. 18 legge 4 novembre 2010 n. 183. Aspettativa
1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 2, legge n. 56 del 2019)
2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Il dubbio è legato al fatto che così facendo andrei a chiedere l'aspettativa per "avviamento attività imprenditoriale" ad attività già aperta, presumibilmente dopo qualche mese, diciamo entro 1 anno dall'avvio. D'altro canto lo scopo della norma, non pensata per il mio caso specifico di part-time al 50%, è proprio quello di far "provare" il dipendente e verificare che l'attività gli consenta di avere introiti sufficienti a lasciare l'impiego pubblico e in questo senso la mia richiesta sarebbe in linea con le intenzioni del legislatore.
Si tratta di un falso problema!
Fintanto che l'attività ha un volume d'affari basso, la stessa può essere svolta senza compromettere le performance del dipendente pubblico, durante l'orario di servizio (part time).
Nel momento in cui il fatturato prende il volo, il dipendente pubblico non è più in grado di svolgere l'attività imprenditoriale, salvaguardando i precedenti livelli di performance nel pubblico impiego, poiché la domotica non è più sufficiente da sola "a tenere botta …"
Sono queste le congrue motivazioni per chiedere l'aspettativa per avviamento dell'attività imprenditoriale, anche se formalmente l'attività ha già avuto inizio da qualche mese/anno!
Nulla ti vieta di esibire al datore di lavoro pubblico, l'andamento dei fatturati ovvero le fatture di acquisto di beni strumentali idonei a dimostrare la tua volontà di implementare il livello della tua attività imprenditoriale ricettiva.
In caso di full-time obbligatoriamente la richiesta di aspettativa deve precedere l'avvio dell'attività per il divieto di svolgere altra attività lavorativa previsto per i dipendenti pubblici, divieto che però decade per part-time non superiori al 50%.
Per forza di cose, il dipendente in full time non potrebbe rivestire lo "status" di imprenditore, prima di avere sospeso il sinallagma contrattuale con l'ente comunale, stante le prescrizioni di cui all'articolo 53 del testo unico pubblico impiego, decreto legislativo n. 165/2001.
Temo però una lettura restrittiva del disposto normativo pertanto chiedo preventivamente un vostro parere e in particolar modo se conosciate pareri ARAN (io non ne ho trovati) o di altra fonte autorevole o attendibile che possano fugare i miei dubbi. Grazie e saluti
La norma è stata concepita in ragione delle incompatibilità del dipendente full time! Il legislatore ha concepito la norma pensando esclusivamente al dipendente pubblico full time, giacché il part time, nel 2010, non era così diffuso e richiesto come nel 2020! Qual è la "ratio" della norma "de quo" ? Coniugare l'interesse della pubblica amministrazione ad avere alle sue dipendenze, lavoratori in grado di offrire livelli di performance elevati, con il diritto all'imprenditorialità di cui all'articolo 41 della costituzione.
L'articolo 41 della Costituzione italiana, in materia di libera impresa, recita: “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La norma del 2010 rappresenta un punto di incontro tra esigenze apparentemente contrastanti, tuttavia ugualmente tutelate dalla costituzione: il diritto all'imprenditorialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione. L'Art. 97 della Costituzione italiana, dedicato alla Pubblica Amministrazione sancisce infatti: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione".
Al legislatore interessa ben poco se la partita iva è stata aperta qualche mese prima di chiedere l'aspettativa; al legislatore interessa invece garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, senza compromettere in modo irragionevole il diritto all'imprenditorialità del cittadino.
Domanda: chiedendo l'aspettativa di cui all'articolo 18, soltanto dopo qualche mese dall'avvio dell'attività imprenditoriale, una volta che ti sarai resa conto che il doppio lavoro potrebbe recare danno al buon andamento della pubblica amministrazione, potresti forse tradire la “ratio” della normativa, così come novellata recentemente dal legislatore?
Assolutamente no, anzi …
… quando applichiamo una norma di legge, chiediamoci se dalla sua specifica e concreta interpretazione possa derivare una lesione di tutti quei principi generali a fondamento della normativa stessa!
Non ci sono pareri ARAN in materia per un motivo molto semplice: è molto difficile trovare un dipendente pubblico con la tua onestà intellettuale.
Il 99% dei dipendenti pubblici proseguirebbe il lavoro part time, anche se l'attività imprenditoriale fosse tale da compromettere la sua performance nell'ente comunale …
Penso che tu sia il primo caso di dipendente part time che si pone, in coscienza, una simile problematica …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- LEGGE 19 giugno 2019, n. 56 Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.
- LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.